Il diritto islamico è il sistema di norme religiose ed etiche che guidano la vita di un musulmano. È fondamentale non confonderlo con il diritto dei singoli Paesi islamici. Il primo è l’unione tra šarī‘a (la via rivelata da Dio) e fiqh (la comprensione umana di tale via), mentre il secondo, detto qanūn, è l’insieme delle leggi emanate dagli organi legislativi dello Stato. Il diritto islamico, quindi, si basa sui principi derivanti dalla rivelazione divina contenuti nei Testi Sacri, come indicato dalla teologia islamica.
In questo approfondimento:
Le componenti fondamentali: Sharia e Fiqh
Per capire il diritto islamico bisogna analizzare le sue due componenti principali, che non sono sinonimi.
Il significato di Šarī‘a
- Significato letterale: “la strada verso l’abbeveratoio”, ovvero il percorso da seguire.
- Significato intrinseco: il sentiero che il fedele musulmano deve percorrere per realizzare il volere divino.
- Significato giuridico: l’insieme delle regole immutabili derivanti dai testi chiari e specifici del Corano e della Sunna.
Il significato di Fiqh
- Significato letterale: “comprensione”, la conoscenza che richiede uno sforzo interpretativo.
- Significato giuridico: la giurisprudenza, ovvero la scienza che studia e interpreta le fonti per derivare le norme della šarī‘a.
- Significato pratico: l’interpretazione delle fonti per produrre regole applicabili a situazioni non esplicitamente normate nel Corano o nella Sunna.
Diritto islamico, Sharia e legge statale: le differenze
La tabella seguente chiarisce la distinzione tra questi concetti spesso confusi.
Concetto | Descrizione e fonte |
---|---|
Šarī‘a | La legge divina, eterna e immutabile. Fonte: Rivelazione (Corano e Sunna). |
Fiqh | La giurisprudenza islamica, ovvero l’interpretazione umana della Sharia. È variabile e soggetta a dibattito. Fonte: Sforzo intellettuale dei giuristi. |
Diritto Islamico | L’insieme complessivo della Šarī‘a e del Fiqh. |
Qanūn | La legge positiva emanata dallo Stato (parlamento, sovrano). Può ispirarsi o meno al diritto islamico. Fonte: Potere legislativo statale. |
Le fonti del diritto islamico
Le fonti su cui si basa il diritto islamico si dividono in categorie basate sul loro grado di autorevolezza. Le primarie e secondarie sono universalmente riconosciute.
Fonti primarie
- Corano: il libro sacro che contiene la parola di Dio rivelata al profeta Maometto (in arabo Muhammad). Inizialmente tramandato oralmente, fu codificato in forma scritta sotto il terzo califfo.
- Sunna: il codice di comportamento basato sui detti e le azioni del Profeta. Rappresenta una pratica abitudinaria consolidata e divenuta un modello da seguire.
Fonti secondarie
- Iǧmā‘: significa “consenso”. Riguarda l’accordo unanime dei giuristi e dei dotti più autorevoli (mujtahidun) della comunità islamica su una specifica questione legale.
- Qiyās: significa “analogia”. È il procedimento logico con cui si estende una regola esistente a un caso nuovo ma simile. Ad esempio, il divieto coranico sul vino viene esteso per analogia a tutte le sostanze inebrianti.
Fonti sussidiarie
Queste includono la consuetudine locale (ʻUrf), il principio di equità (istiḥsān) e la presunzione di continuità (istiṣḥāb), utilizzate per questioni non coperte dalle fonti principali.
I rami del diritto islamico
Il Fiqh si articola in quattro rami principali che regolano diversi aspetti della vita.
- ‘Ibādāt (atti di culto): riguarda il rapporto tra l’uomo e Dio (foro interno). Il suo obiettivo è l’adorazione di Dio per meritare la ricompensa nell’aldilà.
- Mu‘āmalāt (transazioni): riguarda i rapporti tra gli esseri umani (foro esterno), come contratti e obbligazioni, per realizzare il benessere comune.
- Munākāḥāt (diritto di famiglia): si occupa del matrimonio, del divorzio, dell’eredità e della sopravvivenza della specie.
- ‘Uqūbāt (diritto penale): definisce i crimini e le pene per proteggere la società e mantenere l’ordine.
Fonte immagine di copertina: Pixabay
Articolo aggiornato il: 25/08/2025
“`