Il divieto di tortura, connesso al divieto di trattamenti inumani o degradanti, è contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nello jus cogens, in convenzioni sui diritti umani generiche (come la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e in convenzioni specifiche, come la Convenzione ONU contro la Tortura del 1984
| Concetto chiave | Definizione e applicazione nel divieto di tortura |
|---|---|
| Due diligence | Obbligo positivo degli Stati di prevenire e reprimere atti di tortura, punibile se non rispettato, anche per atti di privati. |
| Soglia minima di gravità | Elemento distintivo tra tortura (danni severi) e trattamenti inumani/degradanti (soglia ridotta). |
| Applicazione extraterritoriale | Divieto di espellere o estradare individui verso Paesi dove rischiano tortura (valutazione oggettiva e soggettiva). |
| Legge n. 110/2017 (Italia) | Introduzione dell’art. 613-bis nel Codice Penale italiano, colmando il vuoto normativo precedente. |
| Immunità (personali/funzionali) | Generalmente escluse dalla Corte Penale Internazionale per i responsabili di tortura. |
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Ambito di applicazione
Il divieto di tortura prevede che gli Stati rispettino una serie di obblighi positivi e negativi, di natura sostanziale e procedurale. Degli obblighi positivi sono, ad esempio, quello di predisporre leggi che rendano perseguibili le condotte che violano tale divieto, o praticare la due diligence per prevenire e reprimere atti di tortura, siano essi commessi da organi statali o da privati; se uno Stato non pone in essere tale due diligence, è possibile accertare la violazione del divieto di tortura da parte dello Stato, anche nel caso in cui siano stati privati a commettere i fatti lesivi.
Il divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti richiede l’individuazione di una soglia minima di gravità e la distinzione tra le condotte qualificabili come tortura e quelle qualificabili come trattamenti inumani e degradanti. Il divieto di tortura si distingue dal divieto di trattamenti inumani o degradanti sulla base della soglia di gravità, in quanto per accertare l’esistenza di trattamenti inumani o degradanti è richiesta una soglia di gravità più ridotta rispetto alla tortura. Esiste anche una distinzione interna, tra trattamenti inumani e trattamenti degradanti: i primi possono comportare danni fisici o mentali, i secondi hanno un’influenza soprattutto sull’aspetto psicologico.
Secondo la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la soglia di gravità di un atto classificabile come tortura o come trattamento inumano o degradante non si può stabilire a priori: concorrono fattori come la durata della violazione, le conseguenze fisiche e mentali prodotte dalle condotte lesive, l’età e lo stato di salute del soggetto leso.

Applicazione extraterritoriale o indiretta del divieto di tortura
Uno Stato può rendersi responsabile di una violazione del divieto di tortura anche se espelle o estrada un individuo verso Paesi nei quali egli rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Quindi, lo Stato in questione deve procedere alla valutazione del rischio, sia sotto il profilo oggettivo, ovvero valutando il grado di rispetto dei diritti umani nel Paese di destinazione, sia sotto il profilo soggettivo, relativo al rischio specifico nei confronti di particolari categorie di persone (donne, omosessuali, individui di determinate religioni, ecc…).
L’obbligo di non espellere, estradare o consegnare individui che rischino, nel Paese di destinazione, di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani e degradanti deve essere rispettato anche nei casi in cui tali individui costituiscano un pericolo per la sicurezza dello Stato che intende effettuare all’allontanamento.
L’ordinamento italiano
In Italia, fino a tempi recenti, non esisteva una norma penale che punisse il divieto di tortura. Questo era in contrasto con l’art.4 della Convenzione ONU contro la Tortura e altri Trattamenti Inumanti e Degradanti del 1984, secondo cui ogni Stato parte deve fare in modo che qualsiasi atto di tortura costituisca un reato nella propria legislazione nazionale. Inoltre, anche la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo prevedeva l’obbligo positivo degli Stati di predisporre una legislazione conforme al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti.
Ciò impediva ai giudici nazionali di condannare individui per condotte riconducibili al divieto di tortura e ha fatto si che l’Italia venisse più volte condannata dalla CEDU per l’assenza di un reato, nell’ordinamento giuridico nazionale, corrispondete al divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti.
Alla fine, questa lacuna normativa è stata colmata con la legge n.110 del 2017, che introduce nel Codice Penale l’art. 613-bis, in base al quale costituisce reato la condotta dell’individuo che «con violenze o minacce gravi, causa acute sofferenze fisiche o un trauma psichico a una persona che si trovi in condizioni di minorata difesa» e sono previste pene più severe se le condotte lesive sono messe in atto da un pubblico ufficiale.
Inoltre, questa legge ha anche stabilito il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato dove rischia di essere sottoposta a tortura.

Divieto di tortura e immunità
La violazione del divieto di tortura costituisce un crimine internazionale e, in questo ambito, si distingue tra immunità personali (che spettano agli organi supremi dello Stato) e immunità funzionali (che riguardano tutti gli organi statali, per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni). La Corte Penale Internazionale esclude che queste immunità possano impedire la punizione dei responsabili di crimini internazionali, anche se, nella prassi, i tribunali nazionali tendono ancora a riconoscere l’immunità personale agli organi supremi. Anche in Italia, la Corte Costituzionale ha affermato che non è ammissibile riconoscere immunità per il reato di tortura.
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