La CEDU: Convenzione e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

cedu: convenzione e corte europea dei diritti dell'uomo

Il sistema della CEDU rappresenta il meccanismo più avanzato ed efficace di protezione dei diritti umani e ha influenzato altri sistemi di natura regionale

Composizione / Funzione Dettagli e Competenze
Giudice unico Funge da filtro per i ricorsi individuali; può solo dichiararli inammissibili.
Comitati (3 giudici) Possono dichiarare inammissibili i ricorsi o decidere nel merito (all’unanimità) su giurisprudenza consolidata.
Camere (7 giudici) Giudicano su ammissibilità e merito. Esaminano direttamente i ricorsi interstatali.
Grande Camera (17 giudici) Corte d’appello per questioni complesse o riesami di sentenze delle Camere. Decisioni definitive.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Il sistema della CEDU è chiamato così perché comprende la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, adottata nel 1950, e i successivi protocolli addizionali. Oggi si avvale di un unico organo di controllo, ovvero la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), che è un tribunale internazionale che ha il compito di verificare la corretta applicazione della Convenzione da parte degli Stati.
Nella Corte, ogni Stato ha un giudice, che però non rappresenta il suo Stato di appartenenza, ma siede a titolo individuale, e non deve ricevere nessun ordine da parte del suo o di altri Stati. La CEDU funziona nel plenum della sua composizione solo in casi eccezionali (come afferma l’art. 25 della Convenzione), ovvero quando deve eleggere il suo presidente o vicepresidente, quando costituisce le Camere, quando elegge i presidenti delle Camere, quando adotta il regolamento della Corte e quando elegge il cancelliere.
La nomina del giudice avviene nella seguente maniera: lo Stato presenta all’Assemblea Generale del Consiglio d’Europa una lista di nominativi, scelti in base alle loro capacità e competenze. L’AG, in maniera imparziale e corretta, fa il suo lavoro di scelta. Il mandato dei giudici dura per un periodo di 9 anni, non è rinnovabile e termina con il compimento dei 70 anni d’età.
Attualmente, la Corte EDU opera nella composizione di giudice unico, dei Comitati di tre giudici, delle Camere di sette giudici e della Grande Camera di diciassette giudici:

  • Il giudice unico ha competenze limitate e funge da filtro, ovvero esamina i ricorsi che arrivano alla CEDU per verificare se mancano elementi in senso formale o sostanziale. C’è una regola per cui il giudice unico non può esaminare i ricorsi contro il suo Stato di appartenenza. Il giudice unico può solo dichiarare inammissibile un ricorso individuale e la decisione è definitiva. Qualora il ricorso non sia dichiarato inammissibile, esso viene trasmesso a un Comitato o a una Camera per un ulteriore esame (come afferma l’art. 27).
  • Ai sensi dell’art. 28, anche i Comitati possono dichiarare inammissibili alcuni ricorsi individuali o cancellarli dal ruolo della Corte, con decisione definitiva adottata all’unanimità; oppure, possono dichiararlo ammissibile e pronunciare, sempre all’unanimità, una sentenza di merito, ma solo quando si tratta di una questione oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
  • Nel caso in cui non sia stata adottata nessuna decisione o sentenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della CEDU e la competenza sia stata deferita ad una delle Camere della Corte, essa si pronuncia, in via eccezionale, sull’ammissibilità e sul merito dei ricorsi individuali o interstatali. La sentenza di una Camera è definitiva tranne l’ipotesi in cui la questione viene rimessa alla Grande Camera, ad esempio, se la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli.
  • Inoltre, una delle parti della controversia può anche richiedere alla Grande Camera di riesaminare la sentenza di una Camera, però questa richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza. La Grande Camera si pronuncia sull’ammissibilità e sul merito con sentenza definitiva. La Grande Camera è una sorta di Corte d’appello di secondo grado, ma il ricorso alla Grande Camera non è concesso a tutti: la Grande Camera può anche rifiutare una richiesta di ricorso.

Questo iter vale solo per i ricorsi individuali, quelli interstatali vengono presentati direttamente alla Camera, che si pronuncia sia sulla ricevibilità sia sul merito.
La Competenza della Corte, secondo l’art. 32 «si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte a essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47».
La Corte, secondo l’articolo 37, in ogni momento della procedura può decidere di cancellare un ricorso se il ricorrente non intende più mantenerlo, se la controversia è stata risolta, oppure per ogni altro motivo per cui secondo la Corte la prosecuzione dell’esame del ricorso non sia più giustificata.
Infine, secondo l’articolo 47, la Corte può adottare pareri consultivi, su richiesta del Comitato dei Ministri, su questioni giuridiche relative all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, ma è un potere poco utilizzato nella prassi.

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Aula della Corte europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo (Wikimedia Commons / Adrian Grycuk)

La CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)

I protocolli di modifica della CEDU si dividono fra protocolli addizionali, che apportano modifiche sui diritti oggetto di protezione (vanno ad ampliare quanto previsto dal trattato originale) e per entrare in vigore è necessario raggiungere i due terzi delle ratifiche (questo Protocollo entrerà in vigore solo per gli Stati che l’hanno ratificato); e protocolli di emendamento, che intervengono sulle procedure e il sistema di controllo e che devono essere ratificati da tutti gli Stati parte del sistema della CEDU per entrare in vigore.
Sono stati apportati una serie di protocolli addizionali alla Convenzione, che hanno riguardato sia l’ampliamento del catalogo dei diritti umani (come il Protocollo n.6, che ha abolito la pena di morte in tempo di pace e il Protocollo n.13 che l’ha abolita anche in tempo di guerra), sia il mutamento del meccanismo di controllo della CEDU (con il Protocollo n.11 si è istituita una Corte unica permanente e si è stabilito il principio dell’accettazione automatica della sua competenza a ricevere ricorsi individuali o statali).

I ricorsi alla Corte EDU

Alla CEDU possono essere presentate due tipologie di ricorsi:

  • Ricorsi interstatali: sono pochi, perché gli Stati hanno a disposizione altri strumenti per dirimere le loro controversie. Per quanto riguarda i ricorsi presentati da Stati, la Convenzione non elenca espressamente i casi di inammissibilità, ma la Corte EDU ha dichiarato che alcune condizioni di inammissibilità dei ricorsi individuali vanno applicate anche ai ricorsi fra Stati, come il mancato rispetto della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni e del termine dei 4 mesi entro cui presentare il ricorso, o se il ricorso è totalmente infondato o privo dei requisiti minimi.
  • Ricorsi individuali: un tempo la possibilità di ricorso individuale non era incorporata alla Convenzione, ma era affidata ad un protocollo addizionale; questo significava che uno Stato poteva accettare la Convenzione, ma rifiutarsi di essere convenuto dinanzi alla CEDU da un individuo. Oggi, l’accettazione dei ricorsi individuali da parte della Corte è di tipo automatico. Ai sensi dell’articolo 34, i ricorsi individuali possono essere presentati da singoli individui, gruppi di individui o da ONG, a patto che questi soggetti dimostrino di possedere la qualità di vittima di una violazione dei diritti previsti nella Convenzione o nei protocolli addizionali da parte di uno degli Stati contraenti. Inoltre, in caso di violazioni di diritti di particolare importanza, la Corte considera ammissibili sia i ricorsi provenienti da vittime indirette (es. parenti stretti della vittima), sia quelli provenienti da vittime potenziali. Questa seconda categoria è individuabile, ad esempio, nel caso di approvazione di un provvedimento legislativo nazionale che riguardi il ricorrente come possibile destinatario. Secondo l’articolo 35 della CEDU sulle condizioni di inammissibilità, la Corte non può essere adita: se non vengono esaurite tutte le vie di ricorso interne, se si è superato il limite temporale di 4 mesi dall’adozione della decisione interna definitiva, se il ricorso è anonimo, se il ricorso è identico ad uno già esaminato o se è incompatibile con le disposizioni della Convenzione. Infine, con il Protocollo n.14, è stato introdotto il criterio de minimis di ammissibilità: la lesione individuale deve porsi al di sopra della soglia minima di gravità.

Tipi di sentenze della Corte EDU

L’articolo 19 della CEDU prevede che il rispetto degli obblighi contenuti nella Convenzione sia assicurato attraverso l’istituzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, le cui sentenze definitive sono obbligatorie per le parti contraenti.
La Corte adotta decisioni e sentenze di natura e contenuto assai diversi:

  • Misure provvisorie: sono considerate di natura obbligatoria per gli Stati parte e concernono misure urgenti, finalizzate ad evitare la violazione di diritti fondamentali. Ad esempio, se sussiste il rischio di esecuzione di provvedimenti di estradizione o espulsione di stranieri verso Paesi in cui lo straniero allontanato rischia di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.
  • Sentenze ordinarie: la tipologia più frequente con cui la Corte accerta la violazione della Convenzione o dei suoi protocolli addizionali, riconoscendo, se necessario, un’equa soddisfazione all’individuo leso (il risarcimento del danno morale e materiale).
  • Misure generali: possono implicare il ricorso da parte dello Stato ad azioni specifiche o provvedimenti di carattere legislativo e amministrativo. Sono giustificate dall’esistenza di carenze strutturali nell’ordinamento nazionale dello Stato parte che comportano violazioni ripetute della stessa norma pattizia. In genere, lo Stato gode di ampia discrezionalità sugli strumenti e i tempi, salvo rare situazioni in cui è la Corte a determinarne rigidamente il contenuto.
  • Misure individuali: sono motivate da situazioni specifiche di difformità rispetto alla CEDU, superabili solo con soluzioni ad hoc. Dunque, lo Stato non gode di ampia discrezionalità in termini di attuazione. Esempi includono la riconsegna di un bene illecitamente confiscato o il rilascio di un detenuto illegittimamente condannato.
  • Sentenze-monito: in esse, la Corte, pur escludendo temporaneamente la violazione nel caso considerato, formula un monito allo Stato parte, avvertendo che in futuro potrebbe modificare la sua posizione e ritenere tali condotte statali non più conformi alla CEDU. In alternativa, può avvisare che una condotta illegittima potrà in futuro essere ritenuta di maggiore gravità (es. da trattamenti inumani a tortura vera e propria).

Il controllo sull’esecuzione delle sentenze

Il controllo sull’esecuzione delle sentenze della Corte EDU spetta al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Quest’ultimo, laddove ritenga che il controllo sull’esecuzione di una sentenza sia ostacolato da una difficoltà di interpretazione, può richiedere una nuova pronuncia interpretativa della Corte. Oppure, il Comitato, dopo aver intimato allo Stato di conformarsi alla sentenza definitiva, può rivolgersi nuovamente alla Corte nel caso in cui ritenga inconfutabile che lo Stato non abbia eseguito la sentenza.

Fonte immagine in evidenza: Freepik

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