Matrimonio putativo: effetti ed esempi

Matrimonio putativo: effetti ed esempi

Il concetto di matrimonio putativo è forse poco conosciuto ma in realtà è molto importante conoscerlo e sapere quali diritti si hanno in questa situazione.

Significato ed effetti

In generale, il termine “putativo” indica qualcosa che è ritenuto tale pur senza esserlo realmente. Il matrimonio putativo è descritto negli articoli 128 e 129 del codice civile e delinea un matrimonio nullo celebrato in buona fede da almeno una delle parti e che produce i suoi effetti a favore dei coniugi fino a che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità. La buona fede a cui si fa riferimento è l’ignoranza della causa di invalidità.

Per essere più precisi, in base alle condizioni indicate nel codice civile, il matrimonio è putativo anche se il matrimonio nullo è stato contratto in buona fede da entrambi i coniugi, e si considera putativo anche un matrimonio dichiarato nullo perché il consenso dei coniugi è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Per quanto riguarda gli effetti del matrimonio putativo, sono tutelati i figli e il coniuge in buona fede in quanto:

  • Se il coniuge in buona fede è soltanto uno dei due, gli effetti del matrimonio valgono solo per quel coniuge e gli eventuali figli; invece, secondo l’articolo 139, il coniuge che prima della celebrazione è a conoscenza della causa di nullità del matrimonio e non lo fa sapere all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con una sanzione amministrativa da 41 a 206 euro;
  • se la dichiarazione di nullità del matrimonio interviene dopo il decesso di uno dei due coniugi, l’eredità del defunto spetta al coniuge superstite in buona fede, a meno che il coniuge deceduto non fosse legato ad un’altra persona da un valido matrimonio al momento della morte;
  • nel caso in cui sia stata fatta una donazione obnuziale, ossia un dono fatto in vista di un futuro matrimonio certo, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a uno o entrambi gli sposi o ai figli nascituri da questi, il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire quanto ha ricevuto prima dell’annullamento. Inoltre, con il matrimonio putativo, la donazione fatta ai figli nascituri è valida a tutti gli effetti;
  • se uno dei coniugi regala l’oggetto della donazione obnuziale a terzi, questi ultimi se erano in buona fede possono restare in possesso di ciò che hanno ricevuto;
  • con il matrimonio putativo sono riconosciuti anche i figli nati da persone legate da vincoli parentali, ma ciò avviene previa valutazione di un giudice che prende in considerazione gli interessi dei figli.

Esempi

Si può richiedere l’annullamento del matrimonio in caso di violenza fisica, violenza morale che pregiudica il consenso del coniuge, ma anche se un coniuge ha accettato di sposarsi per sfuggire ad una persecuzione politica, sociale o familiare.

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Fonte immagine: Pixabay

A proposito di De Rosa Sara

Studentessa laureanda dell'Università di Napoli "L'Orientale".

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