Referendum Cannabis Legale: raccolta firme

Referendum Cannabis Legale

Oltre 630.000 firme raccolte in meno di due mesi, questo è stato il risultato della campagna per il referendum per la legalizzazione ad uso personale della cannabis. Le firme, raccolte tra l’11 settembre ed il 28 ottobre, sono attualmente al vaglio della Corte Suprema di Cassazione: una volta validate, la Corte Costituzionale delibererà sulla legittimità del quesito proposto. Se sarà ritenuto ammissibile, il referendum cannabis legale dovrebbe tenersi tra aprile e giugno 2022.

Referendum Cannabis Legale: il quesito

Partiamo anzitutto dal quesito: cosa vuole abrogare il referendum cannabis legale? Questo è il quesito depositato:

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”, limitatamente alle seguenti parti:

  • Articolo 73, comma 1, limitatamente all’inciso “coltiva”;

  • Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a 6 anni e”;

  • Articolo 75, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni”?

In altre parole, in caso di approvazione gli effetti sarebbero i seguenti.

Depenalizzazione della sola coltivazione di tutte le sostanze stupefacenti. Questa non coincide con una legalizzazione di tutte le sostanze stupefacenti, dato che rimarrebbe comunque punibile chi “produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque chi illecitamente detiene (…) sostanze stupefacenti o psicotrope”. Quindi tutte le sostanze stupefacenti che per essere consumate richiedono delle lavorazioni successive alla coltivazione rimarrebbero illecite. Di fatto le uniche sostanze che verrebbero così legalizzate sarebbero solamente le infiorescenze di cannabis ed i funghi.

Eliminazione della pena detentiva (rimarrebbe una multa) per i reati previsti dai commi 1, 2, 3 dell’articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 nel caso si tratti di cannabis indica, derivati e affini (tranne tetraidrocannabinoli e derivati) oppure di “sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità’ e gravità minori (…)”.

Eliminazione della sanzione del ritiro della patente di guida per chi “per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in dose non superiore a quella media giornaliera”. Rimarrebbero in vigore sospensione del porto d’armi, la sospensione del passaporto e la sospensione del permesso di soggiorno per motivo di turismo, dato che come spiega il comitato promotore “il referendum non deve intervenire su norme derivanti da obblighi internazionali che in materia di sostanze stupefacenti prevedono che la detenzione di cannabis sia considerata reato quantomeno soggetto a sanzione amministrativa. Per tali ragioni il referendum non può abrogare tutte le sanzioni amministrative poiché non supererebbe il vaglio della Corte costituzionale”.

La legislazione per i referendum

L’articolo 75 della Costituzione prevede che è indetto un referendum popolare per l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedono cinquecentomila elettori.

Secondo la Legge 25 maggio 1970, n. 352 entro 90 giorni dall’inizio della raccolta e non oltre il 30 settembre dell’anno in corso, le firme raccolte ed i certificati elettorali debbono essere depositati presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione. Per questo referendum il termine è stato prorogato al 31 ottobre con un decreto legge del Consiglio dei Ministri, viste le inadempienze di numerosi comuni nello spedire in tempo i certificati elettorali (per ragioni tecniche e tempi ristretti) e l’impossibilità di depositare nuove richieste referendarie prima del gennaio 2024 (dato che nel frattempo dovrebbero esserci sia nuove elezioni politiche che del Presidente della Repubblica).

Questa raccolta firme è stata anche una delle prime per cui è stata utilizzata la possibilità di raccogliere le firme digitalmente, tramite SPID od altra firma digitale autorizzata. Questa possibilità è stata introdotta dal Decreto Legge 77/2021, il cosiddetto Decreto Semplificazioni, all’articolo 38-quater. Questo ha contribuito enormemente al successo del referendum, dato che ben 607635 firme sono state raccolte online.

Francesco Di Nucci

Immagine di GDJ, Licenza Pixabay License

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