“La polizia non dovrebbe sparare ai passeri con i cannoni”, questa è la formula descrittiva coniata nel 1912 da Fritz Fleiner, famoso giurista svizzero. Fritz Fleiner è stato un professore svizzero di diritto pubblico, amministrativo ed ecclesiastico. Con questa formula Fleiner riuscì a metaforizzare l’affascinante principio di proporzionalità che si trova anche nella giurisdizione italiana, nella sua massima opera ”Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts (1911)”.Nel nostro Paese, le leggi e le normative cercano di stabilire dei principi di equilibrio tra il diritto delle autorità pubbliche di esercitare i propri poteri e la necessità di garantire la sicurezza e la protezione delle persone. ll principio di proporzionalità è spiegato nell’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea. Esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell’Unione europea entro certi limiti. In virtù di tale principio, le misure dell’Unione devono: essere idonee a conseguire il fine desiderato, essere necessarie per conseguire il fine desiderato, e non devono imporre alle persone un onere eccessivo rispetto all’obiettivo che si intende raggiungere.
Dalla formula di Fleiner al caso Masini
Da sempre si parla di un eccesso di difesa da parte delle forze dell’ordine e proprio durante la notte del 31 dicembre del 2024 a Villa Verucchio, nel pieno dei festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno il maresciallo Masini è stato al centro delle polemiche per essere stato costretto a sparare un 23enne egiziano. L’egiziano non aveva solo aggredito il maresciallo ma aveva precedentemente anche tentato di ferire a coltellate quattro persone. Nonostante ciò, Masini è nel registro degli indagati per eccesso di legittima difesa. La magistratura ha sottolineato che l’iniziativa giudiziaria è un atto dovuto al fine di consentire al militare di poter indicare un proprio difensore. Naturalmente si è scatenata l’indignazione sui social, numerosi sono a favore del gesto del maresciallo che per questo dovrebbe avere un encomio e non un’inchiesta giudiziaria.
Onore al carabiniere
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni commenta l’episodio di cronaca sottolineando il buon lavoro svolto dal maresciallo. “É una persona che ha fatto il suo dovere”, sono queste le parole della premier Giorgia Meloni che chiede all’Arma dei carabinieri di sostenere le spese della difesa del maresciallo Masini. Voci favorevoli all’accaduto vengono anche dalla sindaca della piccola località dell’entroterra riminese che ringrazia il maresciallo e i carabinieri per il loro intervento: “Posso solo ringraziare i carabinieri perchè non è facile neanche sparare. Mi rendo conto delle difficoltà e lasciare a terra un ragazzo di vent’anni o poco più non è facile”. Non manca anche la risposta del Vicepresidente del Consiglio dei ministri che scrive su Facebook “onore al carabiniere”.
Ma cosa dice il Codice Penale a riguardo?
Articolo 52 del Codice Penale: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata”. La proporzione tra offesa e difesa va intesa nel senso che la reazione deve essere, in quella circostanza, l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto proprio o altrui.
Articolo 53 del Codice Penale: “Non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica”. Ad esempio, un agente non potrebbe rispondere con un colpo di pistola se gli venisse lanciato un sasso da un manifestante.
Normative europee
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo vieta trattamenti inumani o degradanti, sancendo che qualsiasi uso della forza deve essere limitato e giustificato dalla situazione. Secondo la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Ue, qualsiasi restrizione ai diritti fondamentali deve essere “necessaria e proporzionata”.
Normative interne delle forze di polizia
La Polizia di Stato e i Carabinieri sono dotati di linee guida operative e manuali che disciplinano l’uso della forza. Questi documenti, pur non essendo leggi formali, costituiscono importanti strumenti di orientamento pratico. Le direttive impartite dalle autorità superiori richiedono che l’uso della forza sia proporzionato e graduale.
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