Nell’ambito della sicurezza e della tutela della salute sul lavoro, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rivestono un ruolo fondamentale. Come definiti dal Dlgs 81/2008, si tratta di strumenti destinati all’uso personale dei lavoratori, progettati per proteggerli da rischi che potrebbero compromettere la loro sicurezza o il loro benessere durante lo svolgimento delle mansioni.
Quando è necessario utilizzare i DPI?
I Dispositivi di Protezione Individuale, o DPI, rappresentano l’ultima barriera a tutela della sicurezza sul lavoro. Vanno utilizzati principalmente quando le altre misure preventive non sono sufficienti o non possono essere applicate. Il datore di lavoro ha il dovere di fornire ai lavoratori i DPI adatti ai rischi presenti, come stabilito dall’articolo 18 del decreto, e questa fornitura non deve comportare alcun costo per chi li utilizza, come chiarisce anche l’articolo 15. In pratica, i DPI servono quando i rischi non possono essere eliminati in altro modo, e la loro scelta deve basarsi su una valutazione attenta dei pericoli individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (articolo 79). Usare correttamente i DPI significa proteggere la propria salute sul lavoro e rispettare le regole di sicurezza, senza rinunciare alla comodità o alla libertà di svolgere le proprie attività in sicurezza.
Classificazione dei DPI in base alla categoria
Il D. Lgs. 475/1992, in accordo con il Regolamento (UE) 2016/425, suddivide i Dispositivi di Protezione Individuale in tre categorie in base al grado di rischio a cui proteggono il lavoratore.
DPI di Categoria I
Questi dispositivi proteggono dai rischi minimi e vengono certificati direttamente dal produttore, che deve garantire anche un controllo interno della produzione. Sono destinati a proteggere da danni lievi che non causano conseguenze irreversibili, come:
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lesioni meccaniche superficiali;
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contatto con detergenti poco aggressivi o con acqua per periodi prolungati;
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contatto con superfici calde fino a 50 °C;
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lesioni oculari dovute all’esposizione ai raggi solari;
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condizioni atmosferiche non estreme.
Esempi: occhiali da sole, guanti da giardinaggio, copricapo leggeri.
DPI di Categoria II
Questa categoria comprende tutti i dispositivi che non rientrano nelle altre due categorie e protegge da rischi di media entità. Devono essere marchiati CE, certificati da un organismo notificato e sottoposti a controlli interni a campione della produzione.
Esempi: indumenti e accessori ad alta visibilità, occhiali di protezione contro raggi X o radiazioni UV/IR, giubbotti di salvataggio, zattere autogonfiabili, mute e guanti da sub, ramponi per ghiaccio, calzature e indumenti di protezione generici.
DPI di Categoria III
Questi strumenti proteggono da rischi gravi o mortali e devono essere certificati da un organismo notificato, marchiati CE e utilizzati solo da personale addestrato, con corsi di formazione e aggiornamenti periodici (ogni cinque anni). L’uso corretto dei DPI di Categoria III, così come dei dispositivi per la protezione dell’udito, richiede addestramento specifico, come previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 475/1992. Inoltre, il produttore è responsabile della conformità e della qualità del processo produttivo, inclusi test a campione. Proteggono da rischi quali:
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sostanze e miscele pericolose per la salute;
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atmosfere carenti di ossigeno;
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agenti biologici nocivi;
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radiazioni ionizzanti;
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ambienti con temperature estreme (≥100 °C o ≤ –50 °C);
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cadute dall’alto;
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scosse elettriche;
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annegamento;
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tagli da seghe a catena, ferite da proiettili o coltelli;
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getti ad alta pressione;
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rumore nocivo.
Esempi: indumenti ignifughi, cinture di trattenuta, imbracature di sicurezza, maschere respiratorie filtranti, autorespiratori, inserti auricolari e cuffie antirumore, schermi e occhiali per saldatura ad arco.
Obblighi del lavoratore in materia di DPI
Così come il datore di lavoro ha il dovere di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale necessari per ridurre i rischi sul luogo di lavoro, anche i lavoratori stessi hanno precisi obblighi nell’utilizzo di tali dispositivi. In particolare, i lavoratori devono:
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partecipare, quando richiesto, ai corsi di formazione e addestramento sull’uso dei DPI, con particolare riferimento ai dispositivi di III Categoria; in questo caso molte aziende della Capitale e della provincia si affidano a enti specializzati per corsi di sicurezza sul lavoro a Roma, così da garantire la conformità alla normativa;
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utilizzare i DPI messi a disposizione in modo corretto, seguendo le istruzioni e le procedure fornite;
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mantenere i dispositivi puliti e in buono stato di conservazione;
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non apportare modifiche ai DPI senza autorizzazione, in quanto ciò potrebbe comprometterne la conformità alle norme e l’efficacia protettiva;
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segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali difetti, malfunzionamenti o scadenze dei DPI che ne impediscano il corretto utilizzo;
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rispettare le procedure indicate dal datore di lavoro per la riconsegna dei dispositivi;
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essere consapevoli delle possibili sanzioni in caso di mancato uso dei DPI.
Infine, il D. Lgs. 81/08 sottolinea chiaramente che, una volta che il datore di lavoro ha fornito le istruzioni e i dispositivi necessari, il lavoratore è pienamente responsabile per eventuali azioni od omissioni. Al termine dell’utilizzo, i DPI devono essere riconsegnati e, qualora il lavoratore riscontri dei difetti, è tenuto a comunicarli immediatamente al dirigente o al preposto.