L’Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO), creata nel 1995, è uno dei pilastri dell’ordine liberale globale, oggi messo fortemente in discussione da nuove spinte protezionistiche.
Scheda e dettagli del WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio)
| Dettaglio | Informazione |
|---|---|
| Anno di fondazione | 1995 (sostituisce il GATT del 1947) |
| Sede centrale | Ginevra, Svizzera (Centro William Rappard) |
| Scopo principale | Liberalizzazione del commercio internazionale e risoluzione delle controversie |
| Organi principali | Conferenza Ministeriale, Consiglio Generale, Segretariato |
| Principi cardine | Non discriminazione e reciprocità |
Indice dei contenuti
Le funzioni principali del WTO
Il WTO è un importante forum di discussione internazionale, volto a coordinare le politiche commerciali nazionali e a ridurre l’incertezza economica sui mercati. L’attuale funzionamento e assetto del WTO è stato impostato dal lungo Uruguay Round (uno storico negoziato intercorso tra il 1986 e il 1994), che ha portato ad un massiccio ampliamento delle competenze dell’organizzazione su tematiche che precedentemente rientravano esclusivamente nella sfera domestica dei singoli Stati.
Possiamo identificare con chiarezza tre principali funzioni del WTO:
- Offrire principi e regole comuni per la progressiva liberalizzazione del commercio internazionale;
- Permettere agli Stati membri di darsi delle regole condivise attraverso continui negoziati intergovernativi;
- Codificare norme precise per la risoluzione delle controversie tra i membri, evitando guerre commerciali.
Caratteristiche e principi del commercio globale
Il WTO si fonda sui principi cardine del liberalismo di mercato, in cui un sistema commerciale aperto viene reputato di gran lunga migliore ed efficiente rispetto ad uno in cui vi siano vincoli alla libertà di movimento di merci, barriere al libero commercio e rigide politiche protezionistiche. Inoltre, secondo la visione di molti Stati, una maggiore e profonda interdipendenza economica riduce drasticamente le possibilità di conflitti bellici tra gli Stati membri.
La dottrina del liberalismo di mercato trova fondamento istituzionale in due principi cardine:
- Il principio di non discriminazione: ogni Stato deve avere sempre le stesse identiche opportunità di relazionarsi in ambito commerciale. Questo principio vitale viene attuato attraverso due norme fondamentali: la clausola della nazione più favorita, che proibisce tassativamente l’adozione di politiche commerciali che favoriscano alcuni Stati a discapito di altri (sebbene gli accordi commerciali regionali come l’UE siano considerati delle eccezioni tollerate), e la clausola del trattamento nazionale, che ha l’obiettivo di evitare che gli Stati trattino fiscalmente diversamente i produttori esteri rispetto a quelli nazionali per avvantaggiare ingiustamente i secondi;
- Il principio di reciprocità: le concessioni ottenute in sede negoziale devono essere sempre proporzionali e reciproche tra le parti coinvolte.

La struttura organizzativa del WTO
Prima del WTO, il GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) nacque nel 1947 perché fallì politicamente la creazione dell’Organizzazione del Commercio Internazionale (ITO). Tuttavia, il GATT non nacque come una vera e propria organizzazione internazionale strutturata, bensì come un semplice insieme di principi, norme e regole provvisorie. È solo con la nascita del WTO che si ha avuto una maggiore istituzionalizzazione e la definitiva trasformazione in un’organizzazione internazionale a tutti gli effetti, riconosciuta come ente giuridico autonomo. Al testo storico del GATT vennero poi affiancati nuovi accordi sul commercio di servizi e, ad esempio, sui diritti di proprietà intellettuale.
La struttura organizzativa e i complessi processi decisionali del WTO si basano su tre organi principali:
- La Conferenza Ministeriale, che rappresenta l’autorità suprema e l’organo decisionale principale del WTO; è composta dai rappresentanti di livello ministeriale di tutti gli Stati membri e si riunisce regolarmente almeno una volta ogni due anni.
- Il Consiglio Generale, a cui sono adibite le funzioni esecutive e le scelte decisionali quotidiane. Anche qui sono rappresentati diplomaticamente tutti gli Stati membri, ma si riunisce molto più frequentemente a Ginevra.
- Il Segretariato, presieduto da un autorevole direttore generale nominato dalla Conferenza Ministeriale, che si occupa dell’aspetto tecnico e amministrativo.
Il vitale processo decisionale del WTO avviene in negoziati intergovernativi organizzati storicamente in round negoziali, che iniziano su impulso politico della Conferenza Ministeriale (la quale ne delinea l’agenda) e proseguono tecnicamente all’interno delle diverse commissioni specializzate.
L’accordo definitivo è sempre deciso e ratificato dalla Conferenza Ministeriale. La regola aurea generale è che le decisioni vengano prese all’unanimità per consenso: si procede all’adozione e, se non vi sono opposizioni esplicite da parte di alcuno Stato, il provvedimento entra in vigore. In caso contrario, si applica democraticamente la regola della maggioranza dei voti espressi: in questi casi, ogni Stato ha formalmente lo stesso peso, indipendentemente dal suo reale potere economico e politico sul mercato, per questo ad ogni Stato membro corrisponde un solo voto.
Negli ultimi anni, tuttavia, il graduale e inarrestabile aumento del numero di Stati membri e l’allargamento dei temi trattati dall’organizzazione hanno reso sempre più difficile e lenta l’adozione di nuove norme, soprattutto perché gli interessi economici e geopolitici in gioco sono profondamente diversi tra Nord e Sud del mondo.
La risoluzione delle controversie (Dispute Settlement Mechanism)
Gli strumenti giuridici che l’organizzazione ha istituito per risolvere in modo pacifico le controversie commerciali tra gli Stati membri, in particolare il celebre Dispute Settlement Mechanism (Meccanismo di Risoluzione delle Controversie), servono a:
- Scoraggiare comportamenti opportunistici e sleali sul mercato ed, eventualmente, autorizzare l’uso di strumenti sanzionatori mirati (come l’aumento dei dazi);
- Delegare le complesse competenze giuridiche ad un attore terzo e imparziale, che utilizza criteri neutrali e legittimi, prima di arrivare al pericoloso ricorso di strumenti sanzionatori a carattere unilaterale;
- Interpretare in modo inequivocabile alcune norme in caso di incertezza o conflitto interpretativo tra gli Stati.
Nel lungo periodo precedente la creazione del WTO, il Dispute Settlement Mechanism sotto il GATT ha svolto prevalentemente la terza funzione; con la nascita del WTO, questo meccanismo è stato radicalmente riformato, con la storica eliminazione del potere di veto dello Stato imputato, il quale oggi non può più bloccare in malafede la creazione di un panel giuridico per le controversie che lo riguardano. Il meccanismo può essere attivato solo ed esclusivamente su richiesta formale di uno Stato membro e anche l’eventuale adozione di sanzioni doganali è affidata agli Stati membri, in particolare a chi ha attivato con successo il Dispute Settlement Mechanism ottenendo ragione.
I diritti di proprietà intellettuale (TRIPS)
I diritti di proprietà intellettuale servono legalmente a tutelare gli enormi investimenti di imprenditori privati nelle moderne economie capitalistiche, attraverso il riconoscimento di brevetti e clausole stringenti sulla segretezza dei processi produttivi. A partire dagli anni ’60, si è iniziato a regolamentare le diverse pratiche anche a livello internazionale, soprattutto per contrastare i sempre più dilaganti fenomeni di pirateria e contraffazione industriale. Questi fenomeni illeciti riducevano drasticamente le quote di mercato disponibili, causando ingenti danni soprattutto per gli Stati Uniti, i quali fecero della severa difesa dei diritti di proprietà intellettuale uno degli elementi centrali e non negoziabili dell’Uruguay Round. Quest’ultimo, dopo anni di trattative, si concluse con l’adozione dell’accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), che prevede:
- Standard minimi e invalicabili da adottare a livello legislativo interno per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
- L’uso vincolante del Dispute Settlement Mechanism del WTO come garanzia e deterrente al rispetto delle norme in materia da parte di tutti gli Stati;
- Requisiti procedurali comuni per la corretta gestione amministrativa e legale dei diritti di proprietà intellettuale in ogni nazione.

I risultati ottenuti e la crisi attuale del WTO
La progressiva liberalizzazione del commercio internazionale è, senza ombra di dubbio, il risultato storico principale raggiunto dal WTO, ottenuto attraverso la costante riduzione e l’eliminazione delle barriere tariffarie al libero commercio. In pochi decenni, il commercio mondiale è cresciuto in modo esponenziale, portando ad una radicale e inarrestabile trasformazione dei consumi di massa e dei complessi processi produttivi globalizzati. Il WTO ha anche offerto un affidabile sistema giuridico per contenere le politiche protezionistiche diffuse.
Tuttavia, bisogna ammettere che il WTO è stato molto spesso il prodotto diretto degli interessi economici dei Paesi industrializzati, anche se i Paesi in via di sviluppo sono riusciti a fare fronte comune e, in molte occasioni negoziali, a tutelarsi adeguatamente. Inoltre, il Dispute Settlement Mechanism si è dimostrato storicamente uno strumento efficace ed equo per evitare guerre commerciali senza regole.
Eppure, oggigiorno, il WTO sta affrontando una profondissima crisi istituzionale che ha portato allo stallo del processo decisionale e all’evidente difficoltà di raggiungere nuovi e ampi accordi in negoziati multilaterali. Ciò spinge inevitabilmente gli Stati a tutelare i propri interessi attraverso processi di liberalizzazione a livello puramente regionale o bilaterale, che finiscono per minacciare e frammentare il principio cardine del regime commerciale internazionale voluto dal WTO, ovvero il suo carattere globale e non discriminatorio.
Fonte immagine in evidenza: Wikimedia Commons / World Trade Organization

