Controversie internazionali: come risolverle pacificamente?

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Nel clima politico odierno, ricco di conflitti e controversie internazionali, ci si può chiedere come si potrebbero risolvere pacificamente tutte le tensioni, senza dover ricorrere alla violenza. Nel diritto internazionale esistono diverse metodologie per la risoluzione pacifica delle controversie, anche se non sempre vengono messe in atto e quando succede non è detto che abbiano un esito positivo.

Vediamo quali sono le possibili soluzioni pacifiche delle controversie internazionali che prevede la giurisprudenza

Con la Carta delle Nazioni Unite del 1945 si è affermato il divieto della minaccia e dell’uso della forza armata e di conseguenza l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie internazionali. Questa norma col tempo è diventata di natura consuetudinaria, cioè destinata a tutti i membri della comunità internazionale e non solo chi aveva ratificato la Carta delle Nazioni Unite. In essa, l’obbligo di soluzione pacifica delle controversie e determinato dall’articolo 2 paragrafo 3. Gli Stati, tuttavia, hanno la libertà di scelta dei metodi di risoluzione e questo può comportare che gli Stati in lite non trovino un accordo. In particolare, si possono distinguere i procedimenti diplomatici e i procedimenti giudiziari.

I procedimenti diplomatici, nella soluzione di controversie internazionali, comportano l’accordo tra le parti e di conseguenza l’estinzione della controversia. essi si dividono in:

  • Negoziati: sono accordi tra i due Stati in lite, senza la presenza di un terzo agente neutrale, che può risultare scomodo nel momento in cui uno degli Stati parte della controversia è politicamente più influente rispetto all’altro e quindi può esercitare delle pressioni sulla controparte;
  • Inchiesta: essa prevede un’investigazione imparziale da parte di un organo internazionale e successivamente le parti in lite possono decidere se ritenere o meno l’inchiesta vincolante;
  • Buoni uffici:  in questo procedimento, oltre agli Stati in lite, c’è una terza parte che invita i due a negoziare e il suo ruolo finisce nel momento in cui i negoziati hanno inizio;
  • Mediazione: qui la terza parte partecipa attivamente al processo dei negoziati, promuovendo informalmente i termini di regolamento e in genere il terzo agente è il rappresentante di uno Stato, di un’organizzazione internazionale o un individuo particolarmente autorevole, come il Papa,  che spesso intrattiene relazioni diplomatiche per diffondere la pace;
  • Conciliazione: il terzo agente promuove in modo formale i termini di regolamento, cioè la possibile soluzione alla controversia e in molti trattati internazionali la conciliazione è obbligatoria per chi è parte dell’accordo.

I procedimenti giudiziari, invece, non comportano automaticamente la risoluzione delle controversie internazionali, poiché a decidere quali provvedimenti prendere non sono gli Stati in questione, ma un tribunale e quindi una delle due parti o entrambe potrebbero scegliere di non conformarsi alla decisione. I procedimenti giudiziari si dividono in arbitrati e regolamenti giudiziali e le decisioni che ne derivano sono di carattere vincolante

  • L’arbitrato è meno istituzionalizzato rispetto al  regolamento giudiziale: in genere si ricorre alla Corte Permanente di Arbitrato con dei giudici che vengono scelti dalle parti in lite. Spesso l’arbitrato viene sancito da un accordo, ovvero il Trattato generale d’arbitrato, dove troviamo un compromesso arbitrale, che autorizza la Corte ad esaminare la controversia, poiché è necessario che ci sia il consenso di entrambi gli Stati per sottoporre la questione alla Corte;
  • Per quanto riguarda il regolamento giudiziale esso è più istituzionalizzato poiché  il tribunale in questione ha dei giudici fissi.  A svolgere i regolamenti giudiziari in genere c’è la Corte Internazionale di Giustizia, ma ci vuole sempre il consenso degli Stati. Questo consenso può essere esplicito, accettando la clausola opzionale di giurisdizione obbligatoria della Corte, oppure implicito. semplicemente comparendo innanzi alla Corte. Oltre alla Corte Internazionale di Giustizia, sono nati nuovi tribunali derivanti da trattati come per esempio il Tribunale Internazionale del diritto del mare oppure la Corte Europea. I nuovi Tribunali hanno competenze settoriali e sono molto utili per il chiarimento delle regole internazionali in materie specifiche che rientrano nella loro giurisdizione. 

In alcuni casi il regolamento giudiziale  e l’arbitrato possono essere obbligatori, se vengono inseriti in clausole ad hoc di Trattati. Ad esempio la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e la Convenzione sul diritto del mare del 1982 prevedono obbligatoriamente il ricorso a uno di questi due procedimenti nel caso di controversie internazionali. In generale, per contribuire alla soluzione delle controversie internazionali, ci sono diversi meccanismi di monitoraggio per controllare che gli Stati rispettino gli impegni assunti su base pattizia, cioè attraverso gli accordi. I meccanismi di controllo più frequenti sono l’esame di rapporti periodici, l’ispezione e il controllo preventivo in loco per questioni importanti come per esempio l’uso del nucleare.  Tuttavia, la loro incidenza sulla sovranità statale non è molto forte e spesso non ha natura vincolante poiché gli Stati non sono d’accordo nell’affidare così tanti poteri a organi non statali. 

Fonte immagine in evidenza: Fabrikasimf su Freepik 

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