Il Consiglio Superiore di Magistratura è organo di amministrazione della giurisdizione garante dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale, come espressamente enunciato nella Costituzione, che ne delinea la composizione all’art. 104 e le funzioni all’art. 105. Approfondiamo la storia e le funzioni del CSM.
La storia del CSM
Il Consiglio Superiore di Magistratura fu nominato per la prima volta in una legge promulgata nel 1907, che lo istituì come organo consultivo-amministrativo per le nomine delle cariche di magistrati ordinari presso il Ministero della giustizia. Le sue funzioni sono rimaste grosso modo invariate fino alla promulgazione dell’attuale Costituzione, che lo ha trasformato da organo consultivo-amministrativo ad organo di governo autonomo.
La composizione del CSM
Come detto, la composizione del CSM è definita dall’art.104 della nostra carta costituzionale, che sancisce:
«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Il Consiglio elegge un Vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.»
Il CSM, quindi, è presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Inoltre, è necessario eleggere tra i componenti designati dal Parlamento anche un Vicepresidente, a cui viene conferito l’incarico di sostituire il Presidente in caso di assenza e/o impedimento, esercitando le funzioni che il Presidente gli delega. Gli altri componenti elettivi, il cui numero è stato fissato a ventiquattro, sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati e per 1/3 dal Parlamento che, riunito in seduta comune, è chiamato a scegliere a chi attribuire la nomina tra un folto gruppo composto da professori che padroneggiano la materia giuridica in ambito universitario e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni. La carica elettiva ha la durata di quattro anni, con divieto di immediata rieleggibilità.
Le funzioni del CSM
Le funzioni che il CSM è tenuto ad eseguire sono esplicitate nell’art.105 della Costituzione, che recita:
«Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.»
Quindi, i compiti che gli appartenenti al CSM sono tenuti a svolgere in materia giuridica riguardano:
- l’adozione di provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati;
- il mantenimento dell’indipendenza dell’istituzione giuridica, di cui sono parte integrante, rispetto altri poteri dello Stato. Infatti, il CSM è organo di governo autonomo che ha l’obiettivo primario di stabilire e salvaguardare la sua autonomia rispetto a qualsiasi altro potere statale, in particolare da quello esecutivo. Ciò avviene affidando esclusivamente al CSM l’adozione di tutte le decisioni che riguardano la vita professionale del magistrato, in modo tale da evitare di correre il rischio che le decisioni assunte dai togati nell’esercizio delle loro funzioni possano essere “influenzate” dalle ripercussioni che eventuali scelte politiche potrebbero avere sulla loro carriera;
- la disposizione delle regole da seguire per l’assegnazione dei giudici alle sezioni e dei procedimenti ai singoli giudici, in modo da tutelare l’autodeterminazione del giudice da interferenze esterne che potrebbero inficiare il suo operato;
- la possibilità di elargire consigli al Ministro della Giustizia relativamente ad atti normativi parlamentari e alla formulazione di proposte di legge che il ministro può decidere di prendere in considerazione.
Storia e funzioni del CSM, in conclusione
La presenza di un’istituzione giurisdizionale che faccia da garante dell’autonomia del lavoro dei membri togati è necessaria in quanto è esattamente attraverso quest’organo di governo autonomo che si realizza il principio della separazione dei poteri.
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