La tutela internazionale dell’orientamento sessuale risulta di fondamentale importanza, poiché molti Paesi criminalizzano l’omosessualità e gli strumenti tradizionali per la tutela dei rifugiati non contemplavano, così come concepiti, l’orientamento sessuale tra le possibili cause di persecuzione. Tuttavia, in tempi recenti la disciplina ha sperimentato una certa evoluzione
| Normative e organi competenti | Riconoscimento e tutela dell’orientamento sessuale |
|---|---|
| Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) | Nessuna menzione esplicita originale; inclusione avvenuta successivamente tramite interpretazione evolutiva. |
| Comitato dei Diritti Umani ONU (metà anni ’90) | Ha chiarito che il termine “sesso” nelle clausole anti-discriminazione include l’orientamento sessuale. |
| Convenzione di Ginevra (1951) sui rifugiati | Interpretata per riconoscere le persone omosessuali come perseguitate in quanto appartenenti a un “particolare gruppo sociale”. |
| Corte di Giustizia dell’Unione Europea | Ha stabilito limiti chiari per valutare i richiedenti asilo, vietando test lesivi della dignità e valutazioni basate su stereotipi. |
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Nascita della tutela internazionale dell’orientamento sessuale
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 non menzionava esplicitamente l’orientamento sessuale e, per includerlo, è stata necessaria un’interpretazione evolutiva delle norme, che ha permesso di inserirlo tra i diritti fondamentali.
La svolta vera e propria è avvenuta grazie al lavoro degli organi di controllo dei trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani, in particolare il Comitato dei Diritti Umani, istituito dal Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966. Verso la metà degli anni ‘90, il Comitato ha chiarito che il termine sesso, contenuto nelle clausole anti-discriminazione, dovrebbe essere interpretato in modo estensivo, in modo da includere non solo il genere, ma anche l’orientamento sessuale. Infatti, in questi anni, si è diffusa l’idea che gli stati non possano trattare in modo differenziato le persone in base al loro orientamento sessuale.

La tutela internazionale dell’orientamento sessuale e i rifugiati
In molti Paesi (oltre 70 stati) l’omosessualità è ancora considerata un reato, talvolta punibile con la morte. Per questo, molte persone si trovano costrette ad emigrare, per garantire la tutela non solo del proprio orientamento sessuale, ma di tutti i diritti fondamentali. Tuttavia, la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati non conteneva esplicitamente l’orientamento sessuale tra le possibili cause di persecuzione; quindi, è stata interpretata per includere le persone omosessuali nella categoria dei soggetti perseguitati in quanto appartenenti a un particolare gruppo sociale.
Un altro problema ha riguardato gli stati in cui questi individui si trovavano a chiedere asilo: spesso gli stati di accoglienza pretendono che il richiedente asilo nasconda il proprio orientamento sessuale nel paese d’origine per evitare la persecuzione. È ormai diffusa l’idea che non si può chiedere a una persona di rinunciare a un aspetto fondamentale della propria identità per sfuggire a trattamenti inumani, in quanto l’orientamento sessuale è ormai considerato parte integrante della libertà individuale.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La Corte di Giustizia dell’UE ha confermato l’importanza del rispetto della dignità umana e della vita privata. In diverse sentenze, la Corte ha stabilito limiti chiari su come gli stati membri possono valutare la credibilità dei richiedenti asilo omosessuali. Ad esempio, è vietato effettuare test incisivi o che violano la dignità umana o basarsi su stereotipi. In genere, si può dire che basti che nel Paese di provenienza ci siano leggi che perseguitano l’omosessualità per garantire la tutela del richiedente asilo.
Ricollegare la tutela internazionale dell’orientamento sessuale al concetto di dignità umana è, quindi, un elemento essenziale del diritto di ogni essere umano a essere sé stesso in libertà e sicurezza.
Fonte immagine in evidenza: Wikimedia Commons / Silar

