La questione dei rifugiati e dei richiedenti asilo rappresenta uno degli aspetti più complessi del mondo attuale, con flussi migratori sempre più intensi e approcci di gestione che variano notevolmente tra le nazioni. Il quadro normativo internazionale si fonda su principi sanciti decenni fa. Nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, l’articolo 14 sostiene che «ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni». Questo diritto è stato poi definito in dettaglio nella Convenzione di Ginevra del 1951, il documento fondamentale in materia, e integrato da protocolli successivi e normative regionali come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
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Differenza tra profugo, rifugiato e richiedente asilo
Dal punto di vista terminologico, è fondamentale fare chiarezza. Sebbene nel linguaggio comune questi termini siano spesso usati come sinonimi, essi indicano status e condizioni differenti.
Termine | Definizione e status giuridico |
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Profugo | Termine generico che indica una persona costretta a lasciare la propria terra a causa di guerre, violenze, catastrofi naturali o povertà. Non ha uno status giuridico specifico a livello internazionale. |
Richiedente asilo | Una persona che, dopo aver lasciato il proprio paese, presenta una domanda formale di protezione internazionale in un altro stato. Mantiene questo status mentre la sua richiesta è in fase di valutazione. |
Rifugiato | Uno status giuridico preciso, definito dalla convenzione di Ginevra. È una persona la cui richiesta di asilo è stata accolta, in quanto è stato accertato il fondato timore di persecuzione nel suo paese d’origine. |
Il quadro normativo internazionale: la Convenzione di Ginevra
Il concetto di rifugiato è definito giuridicamente dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951. Un rifugiato è una persona che, temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole avvalersi della protezione di questo paese. Una volta che la persona arriva in un paese straniero, ha la possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale, diventando così un richiedente asilo in attesa che la sua richiesta venga esaminata.
La gestione in Europa: dal regolamento di Dublino al nuovo patto sulla migrazione
In Europa, un ruolo importante è stato svolto dal Regolamento di Dublino, che stabilisce i criteri per determinare quale stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo, solitamente il paese di primo ingresso nell’Unione. Questo sistema ha creato forti pressioni sui paesi di confine come l’Italia e la Grecia. Per superare queste criticità, nel 2024 l’Unione Europea ha approvato il Nuovo Patto sulla Migrazione e l’Asilo, che entrerà progressivamente in vigore nel corso del 2025 e 2026. Questo patto, come spiegato sul sito del Consiglio dell’Unione Europea, introduce procedure più rapide alle frontiere per esaminare le richieste e un meccanismo di “solidarietà obbligatoria” tra gli stati membri per la ricollocazione dei richiedenti asilo.
La procedura per la richiesta di asilo in Italia nel 2025
Nel 2025, in questa drammatica situazione dei flussi di migranti, la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo rimane centrale. Le richieste di asilo in Italia sono valutate dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Se la richiesta viene accettata, la commissione può riconoscere due principali forme di protezione:
- Status di rifugiato: se vengono soddisfatti i criteri della Convenzione di Ginevra. Dà diritto a un permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile.
- Protezione sussidiaria: se la persona, pur non rientrando nei criteri per lo status di rifugiato, corre un rischio effettivo di subire un grave danno (come tortura o pena di morte) se tornasse nel suo paese. Anche in questo caso, il permesso di soggiorno dura 5 anni.
Esiste anche una protezione speciale, che la commissione può concedere in casi particolari, come il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare. Questo tipo di protezione dà diritto a un permesso di soggiorno di durata inferiore.
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Articolo aggiornato il: 19/09/2025