Il diritto alla vita è il diritto umano per eccellenza, che tutela non solo l’integrità fisica, ma anche quella morale e psichica di ogni essere umano. Esso è contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nell’art.6 del Patto sui Diritti Civili e Politici e nell’art.2 della Convenzione EDU, ma anche in una norma di diritto internazionale generale
| Ambito / Tematica | Applicazione e Limiti nel Diritto Internazionale |
|---|---|
| Deroghe ammesse | Pena di morte (dove legale), atti legittimi di guerra, legittima difesa (rispettando proporzionalità e necessità). |
| Obblighi dello Stato | Astensione dal ledere la vita (obblighi negativi); prevenzione, repressione e indagine sulle violazioni (obblighi positivi). |
| Aborto | Gli Stati hanno un margine di apprezzamento. Obbligatorio garantirlo in caso di rischio di morte o grave danno per la madre. |
| Pena di morte | Vietata per categorie vulnerabili (minori, donne incinte, disabili mentali). In Europa vige il divieto assoluto. |
| Eutanasia | Margine di apprezzamento per gli Stati; non esiste un obbligo internazionale positivo di prevedere o legalizzare il suicidio assistito. |
Indice dei contenuti
Contenuto del diritto alla vita
Il diritto alla vita è un diritto assoluto, che però può essere derogato per ragioni espressamente previste dal diritto internazionale. Oltre alla pena di morte, è possibile privare della vita un individuo solo per atto legittimo di guerra (pur rispettando il principio di distinzione fra obiettivi civili e militari, principio di precauzione, principio di proporzionalità ed altri), oppure, in tempo di pace, in casi di legittima difesa, osservando i principi di necessità e proporzionalità. Tutte le altre deroghe sono da considerarsi inammissibili.
La violazione del diritto alla vita avviene non solo nell’ipotesi in cui un individuo viene privato della sua vita, ma anche quando viene lesa la sua integrità fisica in modo grave. Inoltre, esso garantisce anche la protezione di parti fisiche e specifiche dell’essere umano, con il divieto di commercio e di traffico di organi e tessuti umani.
Obblighi dello Stato
Lo Stato è tenuto a rispettare obblighi negativi di astensione dal compromettere, tramite i suoi organi, la vita e l’incolumità delle persone, ma soprattutto obblighi positivi di prevenzione e di repressione delle condotte lesive del diritto alla vita, che riguardano anche lo svolgimento di indagini per individuare e punire gli eventuali responsabili della violazione del diritto alla vita.
Anche nel caso in cui lo Stato non sia il responsabile materiale della violazione del diritto alla vita, lo Stato stesso può essere condannato per violazione degli obblighi procedurali, come nel caso di assenza o inadeguatezza delle indagini per individuare e condannare i responsabili delle violazioni.
Gli obblighi positivi concernono anche misure di carattere generale, per istituire un quadro legislativo completo che fissi i limiti entro i quali sia possibile mettere in atto condotte, da parte delle autorità pubbliche o dei privati, che pregiudicano il diritto alla vita.
La violazione di questo diritto può essere scaturita anche da comportamenti omissivi che provocano la morte di un individuo o l’aggravamento delle sue condizioni di salute. Ad esempio, la Corte EDU in una sentenza del 2012, ha accertato la responsabilità della Romania a causa del ritardo ingiustificato nella somministrazione di farmaci gratuiti per un paziente malato di cancro.

Applicazione extraterritoriale
L’orientamento maggioritario nella giurisprudenza, nazionale o internazionale, è che è vietato espellere o estradare stranieri che rischino, nel Paese di destinazione finale, di subire un pregiudizio effettivo al diritto alla vita, o di essere sottoposti a tortura o trattamenti inumani e degradanti.
Quindi, prima di mettere in atto tali pratiche, lo Stato dovrà effettuare un esame oggettivo dello stato di rispetto dei diritti umani nello Stato di destinazione finale, ma anche un esame più localizzato, che riguarda le parti di territorio specifiche dove l’individuo è destinato. L’altro esame da effettuare è di tipo soggettivo, relativo al rischio specifico che incorre l’individuo in questione, in base a caratteristiche proprie come etnia, genere, religione, orientamento sessuale, eccetera.
Nella valutazione del rischio vengono esaminate sia condotte potenzialmente lesive messe in atto da organi statali, sia condotte di privati.
Diritto alla vita e aborto
Gli Stati, benché siano tutti d’accordo dell’importanza di un diritto come quello alla vita, non sono tutti della stessa opinione nel considerare quando cominci effettivamente la tutela di questo diritto. Per alcuni Stati, infatti, il diritto alla vita va garantito già dal concepimento, non contemplando l’aborto; per altri, invece, si può parlare di vita solo dal momento della nascita.
La Corte EDU, ad esempio, assume una posizione di neutralità riguardo al ricorso all’aborto, non ritenendolo contrario alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma nemmeno un diritto a sé stante. Il ricorso all’aborto, infatti, rientra nel margine di apprezzamento che la Corte riconosce agli Stati parte, ma ci sono comunque dei limiti: gli Stati sono tenuti a prevedere il ricorso all’aborto se, durante la gravidanza, vi sia il rischio di morte o di grave danno alla salute della donna incinta.
Infine, le regole statali in materia di aborto devono essere realmente applicate sull’intero territorio nazionale, senza che fenomeni come l’obiezione di coscienza dei medici o la carenza di strutture possano impedirne l’osservanza. Invece, la Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo tutela il diritto alla vita sin dal suo concepimento.

Diritto alla vita e pena di morte
Attualmente, numerosi Paesi di diverse aree geografiche prevedono, anche per reati di lieve gravità, la pena di morte. Tuttavia, c’è una tendenza a limitare l’irrogazione della pena capitale, considerandola legittima solo sulla base dell’esito di procedimenti giudiziari equi e decisi da tribunali indipendenti e imparziali.
Tuttavia, è vietata la pena di morte per alcune categorie di individui particolarmente vulnerabili, come minorenni, donne incinte e disabili mentali. Inoltre, la pena di morte deve essere irrogata soltanto per reati gravi, come previsto dall’art.6 del Patto sui Diritti Civili e Politici. Si prevede anche il divieto per lo Stato che ha abolito la pena di morte di espellere, estradare o consegnare un individuo che rischi, nel Paese di destinazione finale, di essere sottoposto alla pena di morte.
L’art.4 della Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo impedisce la reintroduzione della pena di morte nei Paesi contraenti che l’hanno abolita; invece, l’Europa afferma un divieto assoluto di pena di morte, sia in base all’art.2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, sia alla luce del sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Diritto alla vita, procreazione medicalmente assistita e maternità surrogata
Il diritto alla vita, per effetto dell’evoluzione scientifica nel campo biomedicale, pone diverse questioni di grande attualità, ad esempio la legittimità della procreazione medicalmente assistita e della maternità surrogata. Sicuramente, sono emersi alcuni divieti che sembrano ormai affermati nella prassi: il divieto di pratiche eugenetiche con lo scopo di selezionare la specie umana, il divieto di clonazione di esseri umani, eccetera.
Per quanto riguarda l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, gli Stati hanno assunto atteggiamenti eterogenei: alcuni hanno preferito astenersi dall’adottare una regolamentazione normativa specifica, altri permettono il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita omologa (all’interno della coppia) ed eterologa (con uno dei due genitori esterno alla coppia), altri ancora hanno assunto un atteggiamento particolarmente restrittivo.
La Corte EDU ha considerato contraria al principio di non discriminazione (art.14 della Convenzione EDU) e al diritto alla vita privata e familiare (art.8 della Convenzione EDU) delle persone sterili la legislazione austriaca che consentiva la fecondazione omologa e vietava quella eterologa. Tuttavia, la Corte, l’anno successivo, ha affermato che la scelta di uno Stato parte della Convenzione EDU di proibire alcune tipologie di procreazione medicalmente assistita rientra nel margine di discrezionalità di tale Stato e dunque non è contraria alla Convenzione EDU.
Anche per quanto riguarda le tecniche di maternità surrogata gli Stati hanno assunto orientamenti normativi e seguito prassi molto diverse. L’Italia è uno di quei Paesi che hanno vietato la maternità surrogata. Altri Stati, invece, permettono l’accesso a questa tecnica. Tuttavia, anche negli Stati che vietano questa pratica, è frequente che i giudici nazionali considerino legittimo il ricorso a questa pratica in Paesi dove è ammessa.
La Corte EDU ammette che gli Stati vietino la maternità surrogata, ma impone che i diritti dei minori nati all’estero tramite tale pratica siano sempre protetti, riconoscendo almeno il legame con i genitori (biologici o intenzionali), dato che ciò tutela il loro interesse superiore.

Diritto alla vita ed eutanasia
Anche in materia di eutanasia vi è un ampio margine di apprezzamento per gli Stati. Queste pratiche sono ammesse in alcuni Stati parte della Convenzione EDU e la Corte ha affermato che il diritto di ogni individuo di porre fine alla propria esistenza costituisce un aspetto del diritto alla vita, a condizione che questa scelta sia libera e consapevole. Non esiste, però, un obbligo positivo a carico dello Stato di prevedere pratiche di eutanasia. Infatti, il diritto al suicidio assistito non è previsto nella maggior parte degli Stati europei e l’assenza di una disciplina nazionale in materia, secondo la Corte, è fondata al fine di evitare un eccessivo ricorso alle pratiche del suicidio assistito.
Conclusione
Il diritto alla vita è il fulcro della tutela dei diritti umani e ad esso sono strettamente collegati tanti altri diritti, come la tutela della dignità umana, il diritto al cibo, il diritto all’acqua, il divieto di tortura o il divieto di genocidio. Esso, quindi, rappresenta un contenitore in cui confluiscono tanti aspetti della vita dell’individuo, tutti protetti da garanzie nazionali e internazionali.
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