I principali diritti dei lavoratori sono contenuti già nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, oltre che in una serie di strumenti specifici (principalmente dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro). Nonostante siano passati molti anni dal 1948, gli articoli 23 e 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo restano un mezzo efficace per contrastare lo sfruttamento e promuovere lo sviluppo sociale
| Articolo ONU | Diritti dei lavoratori garantiti |
|---|---|
| Articolo 23 (Paragrafo 1) | Diritto al lavoro, libera scelta dell’impiego, condizioni di lavoro eque e protezione contro la disoccupazione. |
| Articolo 23 (Paragrafi 2 e 3) | Remunerazione eguale senza discriminazioni, equa e sufficiente a garantire i bisogni fondamentali. |
| Articolo 23 (Paragrafo 4) | Diritto di fondare sindacati e aderirvi per la tutela dei propri interessi (diritto sindacale). |
| Articolo 24 | Diritto al riposo, allo svago, alla limitazione delle ore lavorative e alle ferie periodiche retribuite. |
Indice dei contenuti
Articolo 23: Diritto al lavoro e remunerazione equa
Il primo paragrafo dell’articolo 23 individua quattro componenti che risultano fondamentali per i diritti dei lavoratori:
- Il diritto al lavoro: ciò significa non solo che lo Stato sia tenuto a fornire un posto di lavoro ad ogni individuo, ma che ha l’obbligo di adottare politiche economiche volte a favorire la piena occupazione. Questo perché, grazie al lavoro, è possibile realizzare altri diritti umani fondamentali, come il diritto al cibo, il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, e tanti altri ancora;
- Il diritto alla libera scelta dell’impiego: per contrastare il lavoro forzato o obbligatorio (in tutte le sue forme, come il caporalato), che rientra anche in un diritto umano autonomo, cioè il divieto di schiavitù, servitù e lavoro forzato/obbligatorio, la libera scelta dell’impiego risulta necessaria. Molto spesso, gli individui si trovano costretti a lavorare in condizioni inumane o degradanti solo per garantire la loro sussistenza: anche questo dovrebbe essere evitato, dando la possibilità agli individui di scegliere un impiego soddisfacente e dignitoso;
- Il diritto a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro: ciò si ricollega all’ambito precedente, ma anche al tema della salute e della sicurezza sul lavoro, non solo mitigando i rischi di infortuni, ma prevenendo anche forme di abuso psicologico, come il mobbing;
- Il diritto alla protezione contro la disoccupazione: nel caso in cui un individuo si ritrovi a perdere il suo impiego, lo Stato deve prevedere forme di supporto sociale, come sussidi di disoccupazione o centri di collocamento per la ricerca di un nuovo impiego. Questo serve a evitare che la disoccupazione porti l’individuo alla povertà totale.
Il secondo paragrafo dell’articolo 23 riguarda la remunerazione eguale e non discriminatoria. Infatti, il salario non deve basarsi su caratteristiche proprie dell’individuo, come sesso, etnia, orientamento sessuale, eventuali disabilità o ideologia politica. Ancora oggi, ad esempio, molti Paesi non hanno colmato il gender gap dei salari e le lotte dei sindacati per la parità remunerativa sono molto frequenti.

L’articolo 23 paragrafo 3 aggiunge che la remunerazione deve anche essere equa, cioè deve basarsi sul valore del lavoro svolto e sufficiente, garantendo la soddisfazione dei bisogni fondamentali dell’individuo. Molti Paesi non prevedono un salario minimo, permettendo l’esistenza dei cosiddetti working poors, cioè individui che restano poveri e non possono garantire la sopravvivenza della loro famiglia pur lavorando.
Il paragrafo 4 dell’articolo 23 parla del diritto sindacale: è solo attraverso l’unione che i lavoratori possono far rispettare i propri diritti, poiché, singolarmente, si trovano in una situazione di svantaggio rispetto al datore di lavoro. Inoltre, la contrattazione collettiva è necessaria affinché sia possibile bilanciare equamente capitale e lavoro, evitando lo sfruttamento.

Articolo 24: Diritto al riposo e allo svago
L’articolo 24 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo contempla il diritto al riposo e allo svago, impedendo che le ore lavorative siano eccessive e garantendo delle ferie retribuite. Oggigiorno, questo diritto risulta fondamentale, dato che lo smart working, molto spesso, ci fa perdere la percezione netta del tempo libero, rendendoci sempre performativi e “sempre connessi”.
Diritti dei lavoratori e lavoro minorile
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 non prevedeva esplicitamente il divieto del lavoro infantile. Tuttavia, diverse Convenzioni dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) hanno successivamente provveduto a rendere esplicito il divieto di lavoro minorile. Purtroppo, questa è una realtà ancora tristemente stabile in molti Paesi, soprattutto in quelli in via di sviluppo.

In conclusione, il lavoro non è una merce, ma una parte fondamentale della vita degli individui, strettamente connessa al rispetto dei diritti umani in senso ampio. Per questo è necessario che in ogni Stato si rispettino i diritti fondamentali dei lavoratori, soprattutto nelle catene di approvvigionamento globali, dove l’individuo diviene un piccolo ingranaggio e spesso abusi e violazioni passano inosservati.
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