Formatore per la sicurezza: quali sono i requisiti?

Il Decreto formatori per la sicurezza interministeriale del 6 marzo del 2013 indica i sei requisiti che è necessario soddisfare per diventare formatori della sicurezza sul lavoro. Il riferimento normativo è rappresentato in particolare dal comma 8 dell’articolo 6 del D. Lgs. n. 81 del 2008: la professione del formatore sicurezza può essere esercitata da chiunque rispetti uno o più dei sei criteri che stiamo per menzionare. Il decreto interministeriale identifica 3 differenti aree tematiche che riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro per la qualificazione: l’area delle relazioni e delle comunicazioni, l’area dei rischi tecnici e sanitari e l’area organizzativa, giuridica e normativa.

Non solo requisiti

Oltre ai requisiti, è necessario tenere conto dell’obbligo di prendere parte al corso della durata di 24 ore di abilitazione per formatori della sicurezza; ovviamente è necessario superare l’esame di verifica correlato per poi conseguire l’attestato. Per accedere a questo corso di abilitazione è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado: si tratta di un pre-requisito che non riguarda i datori di lavoro che erogano la formazione ai propri lavoratori. Sono tre gli elementi indispensabili che devono essere assicurati per effetto dei criteri definiti dal legislatore: la capacità didattica, l’esperienza e la conoscenza. Si tratta di elementi che coniugano fattori pratici e teorici.

I criteri di qualificazione

Quali sono, dunque, i sei criteri di qualificazione che sono previsti dalla normativa in vigore in relazione ai docenti della sicurezza sul lavoro? Il primo criterio prevede di aver maturato nel corso degli ultimi tre anni almeno 90 ore di esperienza in qualità di docente in una delle tre aree tematiche a cui abbiamo fatto cenno in precedenza. Il secondo criterio, invece, prevede di possedere una laurea in una disciplina che ha a che fare con la sicurezza sul lavoro. Tale laurea può essere magistrale, specialistica, triennale, appartenente al nuovo ordinamento o appartenente al vecchio ordinamento. In riferimento ai corsi post-laurea vengono considerati validi anche i master, i dottorati e le specializzazioni nel settore della sicurezza sul lavoro.

Oltre la laurea

Al di là di questi studi, occorre essere in grado di dimostrare di avere sviluppato nel corso degli ultimi tre anni esperienza in qualità di docente per almeno 40 ore in materie differenti rispetto a quelle che riguardano la sicurezza e la salute sul lavoro. Oppure è necessario avere maturato esperienza per almeno 32 ore in tema di sicurezza e salute sul lavoro, sempre nel corso di tre anni precedenti. In alternativa bisogna aver frequentato un corso di formazione per formatori con il conseguimento di un master di comunicazione o di un diploma triennale in scienze della comunicazione, o con abilitazione all’insegnamento o con esame finale di 24 ore di durata minima.

Il terzo criterio

Il titolo di docente sicurezza può essere ottenuto anche se si frequenta un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro che duri non meno di 64 ore e che dia diritto a ottenere un attestato di frequenza con tanto di verifica di apprendimento correlata. Tuttavia in aggiunta sono necessari almeno dodici mesi di esperienza professionale o lavorativa che deve essere sviluppata nel settore tematico relativo alla docente. Il quarto criterio è simile al terzo ma se ne distingue per la durata del corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul lavoro, il quale può essere inferiore ma comunque di più di 40 ore. L’altra condizione da rispettare è che i mesi di esperienza professionale o lavorativa siano almeno diciotto, sempre nell’ambito tematico che riguarda la docenza.

Il quinto criterio e il sesto criterio

Secondo il quinto criterio, l’esperienza professionale o lavorativa, oltre a essere coerente con il settore tematico oggetto di docenza, deve essere relativa al settore della sicurezza e della salute sul lavoro, con una durata almeno triennale. Infine il sesto criterio prevede che si faccia riferimento all’esperienza che viene accumulata in specifici ruoli per la sicurezza, vale a dire non meno di dodici mesi di esperienza come addetto del servizio di prevenzione e protezione o non meno di sei mesi di esperienza in qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. In tal caso è indispensabile la relativa abilitazione.

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