Le leggi del settore elettrico sono fondamentali perché stabiliscono i criteri di sicurezza nelle installazioni elettriche. Emanate per recepire direttive comunitarie e per normare il panorama nazionale, hanno lo scopo di salvaguardare la salute di persone, animali e la protezione dei beni. Comprendere il quadro normativo è essenziale per professionisti e cittadini.
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La “regola dell’arte”: la legge n. 186/1968 e le norme CEI
Qual è il pilastro della sicurezza elettrica in Italia? La Legge n. 186/1968. Questa norma, sebbene datata, introduce un principio fondamentale e sempre attuale: tutti i materiali, i macchinari e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a “regola d’arte”. La legge stessa specifica che un impianto costruito secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considera realizzato a regola d’arte. Questo lega indissolubilmente la legislazione alla normazione tecnica, rendendo le norme CEI (come la celebre CEI 64-8 per gli impianti civili) il riferimento operativo per ogni installatore.
Il DM 37/08: la normativa di riferimento per gli impianti negli edifici
Il Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 è la legge che oggi regolamenta la progettazione, l’installazione e la manutenzione degli impianti all’interno degli edifici, inclusi quelli elettrici. Ha sostituito la precedente Legge n. 46/1990, riordinandone la materia. Il DM 37/08 stabilisce una serie di obblighi precisi:
- Abilitazione professionale: solo le imprese iscritte alla Camera di Commercio e in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali possono installare e manutenere gli impianti.
- Obbligo di progetto: per l’installazione e la trasformazione di molti impianti è obbligatorio redigere un progetto, firmato da un professionista iscritto all’albo (come un ingegnere o un perito industriale) nei casi previsti dall’articolo 5 del decreto.
- Dichiarazione di conformità (DiCo): al termine dei lavori, l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità, un documento che attesta che l’impianto è stato realizzato secondo la normativa vigente e a regola d’arte.
Dichiarazione di conformità e di rispondenza: le differenze
Un punto fondamentale introdotto dal DM 37/08 è la gestione degli impianti esistenti. Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto (27 marzo 2008) per i quali non sia disponibile la Dichiarazione di Conformità, è possibile produrre una Dichiarazione di Rispondenza (DiRi).
| Tipologia di documento | Descrizione e applicabilità |
|---|---|
| Dichiarazione di Conformità (DiCo) | Rilasciata dall’impresa installatrice per impianti nuovi o modificati dopo il 27/03/2008. Attesta la conformità alle norme vigenti al momento della realizzazione. |
| Dichiarazione di Rispondenza (DiRi) | Rilasciata da un professionista abilitato dopo verifica su impianti realizzati tra il 1990 e il 2008, privi di DiCo. Attesta la rispondenza ai requisiti di sicurezza. |
La sicurezza elettrica nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 81/08
Per la sicurezza elettrica negli ambienti di lavoro, la normativa di riferimento è il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008). Questo decreto, in particolare al Capo III, stabilisce che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano protetti dal rischio elettrico. Ciò include la verifica che gli impianti siano progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte e l’obbligo di sottoporre gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche a verifiche periodiche da parte di organismi abilitati, come previsto dal DPR 462/01.
Altre norme e decreti rilevanti
Altre leggi importanti completano il quadro normativo. La Legge n. 791/1977 (Direttiva Bassa Tensione) garantisce che il materiale elettrico commercializzato sia sicuro per persone, animali e cose. Più recente è la Legge n. 36/2001 (oggi assorbita nel D.Lgs. 259/03), che stabilisce i principi per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, tutelando la salute dei lavoratori e della popolazione, nonché la tutela dell’ambiente.
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Articolo aggiornato il: 07/10/2025

