Le norme sui diritti umani si prefiggono soprattutto l’obiettivo di proteggere valori assoluti e universalmente riconosciuti a livello internazionale, prevedendo spesso obblighi a carattere erga omnes, assunti, quindi, da un determinato Stato nei confronti dell’intera comunità internazionale, o di una pluralità di Stati specificamente individuati, ad esempio gli Stati parti di una convenzione internazionale, dove gli Stati contraenti non hanno interessi propri, ma hanno solo interessi comuni.
| Tipo di violazione o azione | Soggetti legittimati e conseguenze |
|---|---|
| Norme consuetudinarie (erga omnes) | L’intera comunità internazionale può invocare la violazione |
| Norme di carattere pattizio | Tutti gli Stati parte del trattato tramite ricorso interstatale |
| Intervento umanitario | Stati o coalizioni (extrema ratio, preferibilmente con autorizzazione ONU) |
Indice dei contenuti
La responsabilità dello Stato per violazioni di obblighi erga omnes
La violazione delle norme internazionali che prevedono obblighi a carattere erga omnes implica una responsabilità aggravata, come afferma il Progetto di articoli approvato nel 2001 dalla Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità dello Stato. Se si tratta di norme consuetudinarie, è l’intera comunità internazionale che può far valere la violazione degli obblighi a carattere erga omnes, mentre, per le norme di carattere pattizio, la violazione può essere invocata da tutti gli Stati parte del trattato, prevedendo la possibilità di ricorrere a meccanismi di ricorso interstatale. Quindi, tutti gli Stati della comunità internazionale o gli Stati parte dei trattati possono richiedere allo Stato autore della violazione la cessazione della condotta illecita e garanzie circa la non ripetizione della violazione. La riparazione del danno può essere chiesta da uno Stato non direttamente leso a favore di un altro Stato, oppure a favore degli individui danneggiati, ma la prassi è piuttosto scarsa. Inoltre, il Progetto di articoli prevede che, in caso di violazioni gravi, gli Stati abbiano l’obbligo di non riconoscere la situazione giuridica che si è costituita per effetto di tale violazione e l’obbligo di non prestare aiuto o assistenza per il mantenimento di questa situazione. Tuttavia, la violazione di obblighi dal carattere erga omnes non impedisce la risoluzione consensuale, sottoponendo la controversia a un procedimento arbitrale o giurisdizionale e accettando la competenza dell’organo giudiziario a risolvere la controversia. Infine, si può affermare che la possibilità per gli individui di invocare la responsabilità dello Stato per le violazioni dei diritti umani a carattere erga omnes e richiedere una riparazione per i danni subiti è abbastanza dubbia, oltre che raro nella prassi. Chiaramente, se uno Stato parte di una convenzione è direttamente leso da una violazione, può effettuare un ricorso interstatale presso gli organi competenti. La questione si è posta di recente a causa all’esodo di massa verso il Bangladesh degli individui di minoranza Rohingya perseguitati in Myanmar per ragioni etniche e religiose.

Contromisure individuali o collettive per violazioni
Dinanzi alla violazione di obblighi a carattere erga omnes da parte di uno Stato, è risaputo che lo Stato direttamente leso possa adottare contromisure pacifiche nei confronti dello Stato autore della violazione. Invece, la possibilità per gli Stati non direttamente lesi dalla violazione di un obbligo a carattere erga omnes di adottare contromisure nei confronti dello Stato responsabile è incerta. Il Progetto di articoli, ad esempio, esclude tale possibilità. Tuttavia, una parte della dottrina ammette il ricorso a contromisure pacifiche da parte degli Stati non direttamente lesi dalla violazione di obblighi a carattere erga omnes. La prassi esistente in materia è molto esigua, come le misure di embargo economico da parte di alcuni Stati nei confronti di Paesi che, pur responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, non sono stati oggetto di sanzioni da parte del Consiglio di Sicurezza. Ciò è avvenuto, ad esempio, a seguito delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dal regime siriano durante il conflitto armato interno, che ha portato all’adozione di sanzioni da parte di Stati e organizzazioni internazionali, come l’Unione Europea. Oppure, alcune organizzazioni internazionali di natura regionale hanno effettuato la sospensione dello status di membro (in particolare l’Unione Africana), a seguito dei mutamenti rivoluzionari di governo e delle violazioni di numerosi diritti umani nei confronti della popolazione civile.
La dottrina dell’intervento umanitario e la responsabilità di proteggere
Nel diritto internazionale si dibatte sulla possibilità di fare ricorso all’intervento umanitario come ulteriore eccezione al divieto dell’uso della forza. Per intervento umanitario si intende l’azione effettuata da uno o più Stati in territorio straniero, allo scopo di proteggere la popolazione civile, a seguito delle gravi violazioni dei diritti umani e della commissione di crimini internazionali, effettuate dal governo al potere. Ciò, ovviamente, implica l’uso della forza. La dottrina favorevole all’intervento umanitario limita comunque l’ipotesi dell’uso della forza, considerandola l’extrema ratio alla quale fare ricorso solo in caso di fallimento delle misure non implicanti l’uso della forza e soltanto alla luce di gravissime violazioni dei diritti umani. Nella prassi recente, l’esempio di intervento armato più significativo, giustificato sia ad alcuni Stati occidentali, sia dalla NATO, sulla base della dottrina dell’intervento umanitario, è quello del bombardamento aereo del 1999 nei confronti della Serbia, motivato dalle gravi violazioni dei diritti umani, commesse dal regime serbo nei confronti della popolazione kosovara di origine albanese. Una parte della dottrina risulta a favore dell’intervento umanitario, ma ricondotto all’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU; ciò è stato proposto nel rapporto del 2004 istituito dal Segretario Generale dell’ONU per riformare la Carta delle Nazioni Unite, riforma che non è mai avvenuta. Una nota posizione contraria sulla possibilità di ricorrere all’intervento umanitario è stata assunta dal Gruppo dei 77, che in realtà riunisce più di 130 Stati, nel 2000, in cui si afferma che rifiutano il diritto di intervento umanitario, poiché non ha nessuna base legale nella carta delle Nazioni Unite o nei principi generali di diritto internazionale. La responsabilità di proteggere non implica necessariamente il ricorso alla forza, ma si fonda, in primo luogo, sull’idea che la responsabilità di proteggere i civili dalle violazioni dei diritti umani spetti al sovrano territoriale; in secondo luogo, la dottrina prevede il ricorso a strumenti diplomatici per proteggere la popolazione minacciata dalle condotte lesive; in terzo luogo, si contempla l’uso della forza come extrema ratio, che deve essere però autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, sulla base del capitolo VII della Carta dell’ONU. La responsabilità di proteggere, quindi, non aggiunge nessun obbligo internazionale a quelli che già gravano sugli Stati, ad esempio l’obbligo di proteggere la propria popolazione, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra.

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