Trattati sui diritti umani: caratteristiche e peculiarità

Trattati sui diritti umani: caratteristiche e peculiarità

Tra le fonti più importanti per la tutela dei diritti umani, vanno annoverati i trattati internazionali sui diritti umani. I principali, elaborati nel quadro delle Nazioni Unite, sono il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, ritenuti i core treaties che hanno svolto una funzione di guida per la conclusione di altri trattati internazionali, come la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei Confronti delle Donne, la Convenzione Contro la Tortura, e tanti altri ancora 

Caratteristica / Criterio Dettagli dell’applicazione dei trattati
Peculiarità dei trattati I beneficiari sono gli individui. Prevedono obblighi erga omnes partes (assoluti e non sospendibili unilateralmente).
Controllo territoriale Si applicano ovunque lo Stato eserciti un effettivo potere di governo (incluse occupazioni militari e navi/aerei statali).
Controllo personale Si applicano se lo Stato ha un controllo diretto su specifici individui, anche fuori dal proprio territorio.
Applicazione interindividuale Lo Stato ha il dovere di prevenire e reprimere violazioni commesse anche tra privati (principio di due diligence).
Deroghe e restrizioni Ammesse in casi di emergenza, sottoposte a rigorosi test di legalità, necessità e proporzionalità.

Peculiarità dei trattati sui diritti umani

La prima caratteristica dei trattati sui diritti umani riguarda il fatto che essi non tutelano interessi statali, ma diritti e libertà spettanti agli individui o gruppi di essi, a prescindere dalla loro appartenenza ad un determinato Stato. Infatti, i beneficiari effettivi dei trattati sui diritti umani sono gli individui.
Inoltre, avendo un carattere oggettivo ed assoluto, la violazione, da parte di uno Stato, di tali trattati non consente agli altri Stati parte del trattato di invocarne l’estinzione o la sospensione, come accade per gli altri trattati, in applicazione della regola prevista dall’art. 60 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969.
In più, i trattati sui diritti umani prevedono spesso obblighi erga omnes partes: ne consegue che lo Stato contraente contrae obblighi nei confronti di tutti gli altri Stati parte, i quali possono reagire alle violazioni delle regole convenzionali, anche se non vengono direttamente colpiti. Ad esempio, è possibile per gli Stati parte implementare ricorsi interstatali a seguito della violazione di un obbligo convenzionale ad opera di un altro Stato parte.
Invece, nel caso della possibilità di apporre riserve ai trattati sui diritti umani, appare consolidata la tendenza della prassi degli organi di controllo sul rispetto di alcuni trattati sui diritti umani (ad esempio la Corte EDU, la Corte Interamericana, il Comitato dei Diritti Umani dell’ONU, la Commissione Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli) a valutare la legittimità se le riserve proposte siano contrarie all’oggetto e allo scopo del trattato. Questo orientamento degli organi di controllo sui diritti umani costituisce una deroga al sistema di accettazione ed obiezione delle riserve stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1969, che prevede che, se gli Stati formulano riserve, sono gli altri Stati a poterle accettarle o rifiutare. Tuttavia, questo orientamento è da accogliere con favore, poiché valorizza la natura particolare dei trattati sui diritti umani, accrescendo il livello di tutela e di protezione.

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Corte Europea dei Diritti dell’uomo (Wikimedia Commons / Adrian Grycuk)

L’applicazione extraterritoriale e il criterio del controllo territoriale

L’applicazione dei trattati sui diritti umani deve essere assicurata dagli Stati parte non soltanto sul proprio territorio e sugli spazi aerei e marini nei quali lo Stato esercita la propria sovranità, ma anche nelle aree nelle quali lo Stato ha potere di governo o di controllo, anche non appartenenti al territorio statale.
Ad esempio, ciò può sussistere quando lo Stato esercita un potere di governo o funzioni esecutive o giudiziarie sul territorio di un altro Stato; ma anche nel caso di violazioni dei diritti umani commesse su aerei e navi pubbliche dello Stato e operanti al di fuori del territorio statale; infine, ciò può accadere quando lo Stato effettua un’occupazione militare, sia in violazione del divieto dell’uso della forza, sia alla luce di legittime forme di occupazione militare di natura temporanea (ad esempio, su autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU).
Infine, per quanto riguarda l’applicazione extraterritoriale, alcuni organi di controllo sul rispetto dei trattati sui diritti umani hanno affermato che è vietata, per lo Stato contraente di tali trattati, l’estradizione, l’espulsione o la consegna di individui che rischino, nel Paese di destinazione finale, di essere sottoposti a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
In queste circostanze, sono fondamentali le assicurazioni diplomatiche fornite dagli Stati di destinazione finale dell’individuo, relative all’esclusione del ricorso alla pena di morte, alla tortura o ai trattamenti inumani e degradanti. Le assicurazioni diplomatiche servono a comprendere il grado di affidabilità del Paese che le fornisce e ad accertarsi dell’esistenza, in questo Paese, di situazioni di gravi violazioni dei diritti umani.

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Sbarco di migranti a Messina (Sicilia), controllati da truppe norvegesi durante le operazioni di accoglienza, 2015 (Wikimedia Commons / VOA – Nicolas Pinault)

Il criterio del controllo personale

Alcuni organi di controllo sul rispetto dei trattati sui diritti umani sostengono il criterio del controllo personale esercitato dallo Stato straniero su determinati individui. Questo criterio può stabilire se uno Stato debba rispettare i trattati sui diritti umani anche al di fuori del proprio territorio, quando esercita un controllo diretto su singole persone, anche senza controllare il territorio in cui si trovano.
Il criterio del controllo personale viene ad esempio invocato nei casi di impiego di militari statali in operazioni internazionali autorizzate o istituite dal Consiglio di Sicurezza, oppure nelle ipotesi di attività coercitive poste in essere all’estero da autorità nazionali con la complicità delle autorità locali.
Il criterio del controllo personale ha natura sussidiaria rispetto al criterio del controllo territoriale e la tutela dei diritti umani non deve essere elusa solo perché un atto illecito viene commesso sul territorio di un altro Stato.

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Peacekeepers dell’ONU (Wikimedia Commons / JPxG)

Applicazione interindividuale dei trattati sui diritti umani

È possibile ricavare dai trattati sui diritti umani anche obblighi positivi degli Stati parte, ovvero la prevenzione e la repressione di violazioni dei diritti umani commesse sul piano interindividuale, ovvero violazioni commesse da privati. Quindi, anche quando la violazione è compiuta da soggetti privati, può essere accertata la responsabilità dello Stato parte di un trattato sui diritti umani.
Se lo Stato non ha rispettato il principio di due diligence (cioè se lo Stato non ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere le violazioni commesse fra privati), lo Stato è ritenuto responsabile, tenendo in considerazione due criteri: 

  • La capacità effettiva dello Stato di far fronte a queste condotte lesive;
  • La conoscenza effettiva, da parte dello Stato, delle violazioni nei confronti di individui.

Le misure adottate dallo Stato per prevenire e reprimere le suddette violazioni vanno valutate sulla base del principio di proporzionalità.

Trattati sui diritti umani e diritto internazionale umanitario

I trattati sui diritti umani trovano applicazione anche durante i conflitti armati interni ed internazionali. Di conseguenza, una stessa violazione posta in essere durante un conflitto armato può diventare sia la violazione di norme sui diritti umani, sia del diritto internazionale umanitario (jus in bello).

Tuttavia, perché un trattato sui diritti umani si applichi durante un conflitto, deve essere possibile stabilire che:

  • Lo Stato esercita un controllo effettivo sul territorio dove avvengono gli scontri armati;
  • Lo Stato esercita autorità e controllo sugli individui che invocano la violazione dei diritti umani;

La mancanza di giurisdizione rappresenta un limite alla possibilità di applicare i trattati sui diritti umani in caso di conflitto armato.

Deroghe e clausole di restrizione nei trattati sui diritti umani

Alcuni trattati sui diritti umani contengono clausole di deroga in caso di conflitto armato, o per altre situazioni di emergenza nazionale. Tuttavia, esiste l’inderogabilità di alcune norme pattizie che tutelano diritti fondamentali, contemplando anche alcuni obblighi procedurali a carico dello Stato parte che intende apporre deroghe o restrizioni, come l’obbligo di comunicazione formale dei provvedimenti e di indicazione dettagliata del loro contenuto.
Le modalità di restrizione di questi diritti umani variano in base allo strumento giuridico preso in esame. Infatti, alcuni strumenti (come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo) stabiliscono clausole generali di restrizione, applicabili ad una serie di diritti umani, mentre, nella maggior parte degli strumenti giuridici, si preferisce il ricorso a restrizioni ad hoc, relative a specifiche norme che tutelano tali diritti.
Inoltre, le misure adottate dallo Stato in situazioni di emergenza devono rispettare i principi di necessità e di proporzionalità. Gli organi di controllo sul rispetto dei trattati sui diritti umani sottopongono i provvedimenti adottati dallo Stato ad una serie di verifiche, per accertare la legittimità delle restrizioni imposte dallo Stato:

  • Test di legalità, per accertare l’esistenza di un’adeguata base giuridica per l’adozione delle misure nazionali;
  • Si verifica, poi, la necessità dell’ingerenza effettuata dallo Stato;
  • Test di proporzionalità delle misure adottate, analizzando la portata, gli effetti concreti e la durata delle azioni poste in essere dallo Stato.

Trattati sui diritti umani e diritto interno

L’applicazione delle norme internazionali all’interno degli ordinamenti nazionali varia in base all’apertura dei sistemi giuridici nazionali verso l’ordinamento internazionale e dal rango che viene attribuito alle norme internazionali sul piano interno.
In passato, la maggior parte degli obblighi pattizi gravanti sugli Stati erano obblighi negativi, come l’astensione dall’assumere condotte lesive dei diritti umani; ora si parla principalmente di obblighi positivi, che implicano azioni concrete da parte degli Stati per avere maggiore conformità alle norme internazionali.
Gli obblighi positivi dello Stato non sono soltanto specifici, riguardanti singoli diritti umani, ma possono anche essere obblighi positivi generali, che impongono allo Stato di predisporre un adeguato apparato legislativo, amministrativo e giudiziario, in modo da prevenire e reprimere le violazioni di diritti umani da parte di organi statali o da parte di soggetti privati.
Inoltre, esistono anche gli obblighi a realizzazione progressiva, soprattutto in materia di diritti economici e sociali: gli Stati godono di ampia discrezionalità, in termini di misure da adottare e di arco temporale entro il quale adottarle, date le difficoltà in termini di risorse economiche da impiegare, ma anche della complessità delle riforme necessarie.

In conclusione, i trattati sui diritti umani sono strumenti fondamentali (anche se non gli unici) per la tutela dei diritti umani e si può notare un progressivo ampliamento della disciplina, che ha portato ad un grado maggiore di protezione di ogni individuo.

Fonte immagine in evidenza: Freepik

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