Tutela dei diritti umani: storia e caratteristiche fondamentali

Tutela dei diritti umani: storia e caratteristiche fondamentali

I diritti umani sono parte fondamentale della nostra vita, in quanto ci tutelano come individui o collettività, ma non è sempre stato così. Infatti, il primo strumento predisposto alla tutela internazionale dei diritti umani che è stato universalmente riconosciuto è stata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, elaborata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Successivamente, sono nati altri strumenti, settoriali o regionali, vincolanti o di soft law, che hanno ampliato la materia. Vediamo più da vicino la storia di questa disciplina e l’importanza dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in questo percorso.

Evoluzione della tutela internazionale dei diritti umani

Anno Strumento o evento Ambito di tutela
1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino Libertà, uguaglianza, fraternità (Francia)
1945 Firma della Carta delle Nazioni Unite Pace e autodeterminazione dei popoli
1948 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo Diritti fondamentali universali
1966 Patti ONU (Civili/Politici e Economici/Sociali) Standard internazionali vincolanti

Storia della tutela dei diritti umani

In passato, prima della nascita dell’ONU, la tutela dei diritti umani era affidata agli Stati, che godevano di un ampio margine di discrezionalità in materia, vista l’assenza di enti internazionali predisposti a ciò. Tuttavia, lo Stato era libero di disporre a suo piacimento del territorio su cui aveva giurisdizione e della popolazione ivi stanziata, per l’esistenza del principio della domestic jurisdiction. La situazione inizia a mutare tra il XVI e il XVII secolo, per poi trovare un punto di svolta ideale nel 26 agosto 1789 con la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, figlia della Rivoluzione Francese.

Tra il XVI e il XVII secolo nascono i primi trattati a tutela dello straniero da persecuzioni religiose, per evitare conflitti motivati dal pretesto di proteggere i propri stranieri residenti all’estero da discriminazioni di stampo religioso. Così, si sono formate norme consuetudinarie in materia di tutela dello straniero, come l’obbligo di mettere in atto misure per la sua protezione (commisurate al grado di importanza dello straniero, ad esempio se svolge funzioni pubbliche importanti all’estero per conto del suo Stato nazionale), il principio di non discriminazione e il diritto procedurale di accesso alla giustizia.

Il primo strumento internazionale universale per la tutela dei diritti umani è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, approvata poco dopo che il 26 giugno 1945 venisse firmata la Carta delle Nazioni Unite. Si tratta di un documento non vincolante ma che per la prima volta mette nero su bianco i diritti fondamentali degli esseri umani, come il diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, il divieto di genocidio e tanti altri ancora. Tali principi sono alla base delle battaglie contro la pena di morte e per la difesa della libertà individuale.

Questa dichiarazione ha poi ispirato vari strumenti, ad esempio la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, di carattere vincolante e che prevede anche una Corte che può accogliere istanze individuali o interstatali, con il potere di emettere sentenze di vario tipo nei confronti degli Stati che hanno violato i diritti umani presenti nella Convenzione. Nel tempo, questo strumento ha reso permanente la Corte grazie ad un protocollo di emendamento e ha reso possibile per gli individui degli Stati membri effettuare ricorsi alla Corte senza il bisogno che lo Stato di provenienza ratifichi un trattato ad hoc per consentirglielo. Inoltre, anche la Convenzione può continuare ad ampliare i diritti umani trattati, attraverso protocolli addizionali che richiedono la ratifica dei due terzi degli Stati membri, ed entrano in vigore solo per loro.

I due core treaties della tutela internazionale dei diritti umani sono il Patto sui diritti Civili e Politici e il Patto sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, elaborati in seno all’ONU. Questi due trattati, tuttavia, sono carenti di meccanismi di controllo giudiziari. Proprio in questo ambito si inseriscono le figure storiche che hanno lottato per i diritti civili, come dimostra l’eredità di Martin Luther King. Infatti, i Comitati possono accogliere i ricorsi individuali e interstatali previo consenso dello Stato, che deve accettare la competenza del Comitato, ma può risolvere le controversie solo in modo diplomatico e pacifico.

Nel 1969 anche l’America predispone un suo strumento regionale per la tutela dei diritti umani grazie all’Organizzazione degli Stati Americani, ovvero la Convenzione Interamericana dei Diritti Umani, la quale prevede l’esistenza di una Commissione che accoglie i ricorsi individuali e interstatali (previa accettazione della competenza da parte dello Stato), ma anche una Corte Interamericana che può emettere sentenze vincolanti. La Corte ha anche la funzione di interpretare il testo della Convenzione e valutare la compatibilità degli atti interni agli Stati con i diritti presenti nel trattato.

Il 1981 è l’anno della Carta Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli, creata dall’Unione Africana. Questo strumento prevede due meccanismi di controllo: il primo è la Commissione, che accoglie i ricorsi individuali e interstatali (previa accettazione della competenza da parte dello Stato), il secondo è la Corte, che ha funzione sia interpretativa che contenziosa.

Dopo più di 20 anni, anche i Paesi arabi si dotano di una Carta Araba dei Diritti Umani nel 2004, la quale presenta criticità rispetto agli standard universali, soprattutto nel campo della parità di genere e possiede dei meccanismi di controllo sulla tutela dei diritti umani molto semplici: da un lato c’è il Comitato che esamina i rapporti periodici degli Stati ed emette pareri non vincolanti, dall’altro c’è la Corte, che può risolvere controversie solo previa accettazione della sua giurisdizione.

Infine, nel 2012, l’ASEAN adotta la Dichiarazione dei Diritti Umani, che bilancia la tutela dei diritti umani individuali con gli obblighi che l’individuo ha nei confronti della comunità nazionale, ma è uno strumento privo di carattere vincolante. Nonostante questi passi avanti, organizzazioni come Amnesty International evidenziano come ci troviamo in una fase critica per il rispetto di tali valori.

Si può affermare che la tutela dei diritti umani è passata dall’essere affidata esclusivamente alla volontà degli Stati, ad essere un aspetto fondamentale del diritto internazionale, previsto in norme consuetudinarie, di jus cogens e trattati internazionali o regionali. Tuttavia, l’effettivo rispetto dei diritti umani è ben lontano dall’essere garantito, per questo c’è bisogno di un lavoro continuo da parte di tutta la comunità internazionale per far sì che i diritti non restino solo su carta.

Caratteristiche fondamentali della tutela dei diritti umani

I diritti umani, così come sono stati concepiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948, hanno delle caratteristiche fondamentali che si sono progressivamente affermate nel corso del tempo.

Universalità

La prima delle caratteristiche fondamentali dei diritti umani è l’universalità. Ciò vuol dire che i diritti umani sono universalmente riconosciuti ad ogni individuo, senza distinzioni di sesso, etnia, religione, ecc. Tuttavia, all’inizio della storia di questa disciplina, molti Paesi di recente indipendenza o di stampo socialista hanno contestato l’universalità dei diritti umani, affermando che rispecchiassero istanze occidentali non pienamente condivisibili e che tutelassero gli individui, ma non altri soggetti come l’ambiente o le collettività. In tempi più recenti, anche alcuni Paesi arabi hanno contestato questa caratteristica, basandosi su divergenze culturali e religiose nella concezione dei diritti, in particolare sul ruolo della donna: risulta chiaro che negare l’universalità dei diritti umani ne compromette l’effettivo godimento da parte degli individui.

L’universalità viene spesso bilanciata con il relativismo dei diritti umani, e questo perché in alcune circostanze è possibile limitare l’applicazione dei diritti umani in base alla diversità culturale. Ciò, però, può avvenire soltanto se le istanze vengono sollevate sulla base di tradizioni, valori e norme comuni a gruppi di Paesi e non a singoli Stati, se si effettua un corretto bilanciamento di tutti gli interessi in gioco e si rispetta il principio di proporzionalità. La diversità culturale, tuttavia, non può limitare la tutela di diritti presenti nello ius cogens o in norme consuetudinarie.

Indivisibilità

La seconda delle caratteristiche fondamentali dei diritti umani è l’indivisibilità. Ciò significa che tutti i diritti umani sono strettamente collegati tra di loro: è intuitivo che per rispettare il diritto alla vita c’è bisogno di rispettare anche il divieto di trattamenti inumani o degradanti o il diritto alla dignità umana, oppure che per rispettare il diritto a condizioni di vita dignitose, c’è bisogno di rispettare anche il diritto al cibo, il diritto all’acqua e il diritto alla salute. Proprio grazie all’indivisibilità dei diritti umani è stato possibile ampliare la disciplina, collegando a diritti fondamentali, come il diritto alla vita, altri diritti non autonomi, come il diritto ad un ambiente sano. Questo non significa che tutti i diritti umani siano sullo stesso piano, ma più che altro che i sistemi giuridici a tutela dei diritti umani si siano ormai integrati, occupandosi spesso delle stesse materie.

Inoltre, i diritti umani sono divisi in generazioni:

  • la prima generazione riguarda i diritti civili e politici;
  • la seconda i diritti economici, sociali e culturali;
  • la terza concerne i diritti come il diritto all’ambiente, il diritto allo sviluppo e il principio di autodeterminazione dei popoli;
  • la quarta generazione riguarda diritti nati dal progresso scientifico.

Irrinunciabilità

La terza e ultima delle caratteristiche fondamentali dei diritti umani è l’irrinunciabilità. Infatti, un individuo non può rinunciare alla titolarità sui diritti fondamentali, ma può rinunciare all’esercizio di diritti meno fondamentali, ad esempio per motivazioni economiche, come il diritto all’immagine. Chiaramente, la rinuncia deve provenire dalla volontà dell’individuo e non deve essere costretta da terzi e in futuro può decidere di riacquisire la titolarità, visto che la rinuncia riguarda soltanto una situazione specifica e limitata nel tempo. Inoltre, in alcuni casi può essere lo Stato a limitare l’applicazione dei diritti umani, ad esempio in casi di emergenza per la sicurezza e la salute pubblica.

Fonte immagine: Freepik / Pikisuperstar

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