Cassazione: “Nessuna aggravante se la vittima di stupro si è ubriacata volontariamente”

Cassazione: "Nessun'aggravante se la vittima di stupro si è ubriacata volontariamente"

Due uomini, una ragazza, una sera come tante, a cena. Quattro chiacchiere, cibo e qualche bicchiere di troppo. Poi, il dramma: i due cinquantenni abusano della ragazza, in quel momento in preda agli effetti dell’alcol, stuprandola. Dopo qualche ora la vittima si reca al pronto soccorso, dove racconta confusamente l’accaduto che ricorda a malapena.

La vicenda risale al 2009, e nel 2011 il gip di Brescia assolve in primo grado i due accusati perché quanto detto dalla donna non è ritenuto attendibile. In base al referto dell’ospedale, da cui si evinceva la presenza di leggeri segni di resistenza, a gennaio 2017 la Corte d’Appello di Torino ha condannato entrambi i soggetti a tre anni di reclusione, con le attenuanti generiche e l’aggravante. Facendo leva sulla prima sentenza, la difesa degli imputati aveva negato l’esistenza del reato di violenza e riduzione ad uno stato di inferiorità, considerando che lo stato di ebbrezza della ragazza era stato generato da una condotta volontaria della stessa.

Se la vittima ha bevuto volontariamente, lo stupro è senza aggravante: lo ha stabilito la Corte di Cassazione

Ora la Cassazione, pronunciandosi su questo caso di violenza sessuale di gruppo, ha stabilito che il reato c’è stato, ma avendo la vittima assunto volontariamente alcool, l’aggravante dell’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti va eliminata. La terza sezione penale ha quindi rinviato la sentenza della Corte d’Appello per una modifica della condanna “al ribasso”.

Secondo la sentenza depositata ieri, “Integra il reato di violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di coloro che inducano la persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall’assunzione di bevande alcooliche, essendo l’aggressione all’altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole, anche se la parte offesa ha volontariamente assunto alcool e droghe, rilevando solo la sua condizione di inferiorità psichica o fisica seguente all’assunzione delle dette sostanze”.

Tuttavia, “si deve rilevare che l’assunzione volontaria dell’alcol esclude la sussistenza dell’aggravante, poiché la norma prevede l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa)”, aggiungono i giudici. “L’uso delle sostanze alcoliche deve essere quindi necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l’alcool per la violenza, somministrandolo alla vittima; invece l’uso volontario, incide sì, come visto, sulla valutazione del valido consenso, ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante”, conclude la Corte.

Le reazioni della politica alla sentenza

Un simile provvedimento ha ovviamente scatenato reazioni molto dure da parte della politica: “Sul corpo e sulla vita delle donne, la cultura, soprattutto quella giuridica, non avanza di un passo, anzi. La sentenza della Cassazione ci porta indietro di decenni, rischia di vanificare anni di battaglie”, ha detto Alessia Rotta, vicepresidente vicaria dei deputati del Pd. “Era il 1999 quando i giudici della Corte di Cassazione sentenziavano che se la vittima porta i jeans non può essere stupro, poi nel 2006 riconoscevano le attenuanti per la ‘minore gravità del fatto’ perché la ragazza di 14 anni violentata dal patrigno non era più ‘illibata’. Oggi come allora – continua l’onorevole – si trovano attenuanti, come l’aver bevuto volontariamente, a un reato tanto odioso quanto grave”.

Annagrazia Calabria, leader di Forza Italia Giovani, ha definito “sconcertante” tale decisione: “Far passare anche solo lontanamente l’idea che approfittare della mancanza di pieno autocontrollo da parte di una donna non sia un comportamento da punire in maniera ancora più dura è un passo indietro nella cultura del rispetto e nella punizione di un gesto ignobile e gravissimo quale è lo stupro”, denuncia la deputata.

Violenza sessuale: davvero possono esistere “aggravanti” ed “attenuanti”?

Un punto fermo è che, con questa pronuncia della Suprema Corte, la legge è stata applicata e senza alcuna infrazione. L’art. 609 bis cp, che parla della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto, stabilisce anche delle aggravanti alla violenza sessuale, come nel caso in cui la vittima sia sotto effetti di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Ma la nota all’art. 609 sancisce anche che “È circostanza attenuante ad effetto speciale ex art. 63 che ricorre quando, con riferimento ai mezzi, alle modalità, alle circostanze dell’azione, si ritiene che la libertà personale o sessuale della vittima sia stata compressa in maniera meno grave”.

Come per tutti i crimini, anche per lo stupro, in base alla legge esistono “aggravanti”, che rendono il delitto più grave, e “attenuanti”, che comportano una riduzione della condanna. Sarebbe un altro il punto su cui soffermarsi a ragionare: è tollerabile che la condanna di un reato come la violenza sessuale, che lede la libertà personale dell’individuo e ferisce in maniera irreversibile l’animo della vittima segnando la sua vita per sempre, sia soggetta a tali variabili? Lo stupro è stupro e basta, a prescindere dalle circostanze e dalle condizioni in cui si trovava la vittima ed indipendentemente da chi abbia determinato quelle condizioni.

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