Apologia del fascismo: una legge presente per non rifare gli errori passati

apologia del fascismo

L’apologia del fascismo, nell’ordinamento giuridico italiano, è un reato previsto dall’art. 4 della legge Scelba attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Questa legge fu attuata nel 1952, nel momento di maggiore tensione sociale degli anni del centrismo, l’assedio ideologico – da cui esso si sentiva stretto, da parte delle opposizioni di destra e di sinistra – spinse il governo a richiamarsi a questa esigenza: un comitato interministeriale presieduto da Mario Scelba fu incaricato dal governo De Gasperi di coadiuvare il ministro Attilio Piccioni nell’aggiornare la legislazione circa la sicurezza del Paese. Verso la legge n. 645/1952 sono state a più riprese sollevate questioni di legittimità costituzionale, poiché si è sostenuto che la norma di fatto negherebbe a una categoria ideologica, o meglio ai possibili sostenitori di una fazione politica, i diritti dichiaratamente garantiti dalla Costituzione in termini di libertà associativa e di libertà di manifestazione del pensiero. La questione fu oggetto di animatissime polemiche politiche quando sempre più esponenti del Movimento Sociale Italiano di Arturo Michelini venivano politicamente e giudiziariamente accusati di questo reato. Fu perciò nel 1956, in occasione di quasi simultanei procedimenti per apologia del fascismo (presso il Tribunale di Torino, la Corte d’appello di Roma e la Corte d’appello di Perugia), che fu adita la Corte Costituzionale, la quale si espresse nella nota sentenza del 16 gennaio 1957.

Da anni ormai l’ordinamento giuridico italiano possiede una norma per sanzionare l’apologia del fascismo, ma l’applicazione di quest’ultima, dall’ultimo ritocco del 1975, è risultata nel corso degli anni farraginosa ed eccessivamente discrezionale. Mentre si discute di censura nel web, in questi ultimi anni ci sono state innumerevoli occasioni in cui si sono presentate manifestazioni di orientamento fascista; possiamo ricordare lo striscione degli ultras della Lazio, la manifestazione in memoria di Sergio Ramelli, il concerto nazi-rock organizzato da Veneto Fronte Skinheads in un padiglione del comune di Cerea o anche le disavventure della famiglia Mussolini sui social network.

Col passare del tempo spesso ci siamo ritrovati di fronte al tema dell’estrema destra e di fronte al problema dell’atteggiamento che una comunità democratica come la nostra dovrebbe riservare a manifestazioni nostalgiche che si attuano nei confronti di ideologie totalitarie come il fascismo. Uno degli ambiti in cui la giurisprudenza italiana fatica a trovare un’interpretazione uniforme è sicuramente quello che riguarda il saluto romano. Ma ciò è regolato, oltre che dalla Legge Scelba, anche dalla Legge Mancino del 1993 che all’articolo 2 punisce ”chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali” di organizzazioni, associazioni o movimenti ”aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. La differenza sostanziale tra le due leggi è che entrambe condannano l’apologia del fascismo, ma la legge Scelba è considerata più specifica poiché vieta la ”riorganizzazione del disciolto partito fascista” e prevede muta e reclusione in caso di violazione della norma. Tuttavia però ambedue le leggi devono garantire il libero pensiero che può essere compresso solo in nome di un’urgenza che la Corte Costituzionale nella sentenza 74 del 1958 ha individuato nel ”concreto pericolo per l’ordinamento democratico”.

Legge Scelba, cosa dice?

La Legge Scelba (Legge n. 645 del 15 maggio 1952) punisce l’apologia del fascismo. La legge, intitolata “Disposizioni contro la divulgazione delle idee fasciste”, è stata introdotta per contrastare la riproposizione del fascismo in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale e vieta esplicitamente la propaganda fascista e la negazione dei crimini nazisti e fascisti. Inoltre, prevede sanzioni per chiunque pubblichi o diffonda scritti, immagini o simboli fascisti, o che esibisca simboli fascisti in pubblico.

Legge Mancino, cosa vieta?

La Legge Mancino (Legge n. 205 del 1993) punisce l’incitamento all’odio razziale, alla discriminazione etnica, nazionale, religiosa e fondata su orientamento sessuale. La legge è stata nata per evitare la diffusione del razzismo e delle discriminazioni in Italia e punisce chiunque pubblichi o diffonda scritti o discorsi che incitano all’odio o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone a causa delle loro origini etniche, nazionali, religiose o dell’orientamento sessuale. Questo provvedimento, come il precedente, proibisce l’utilizzo di simboli, immagini, espressioni e gesti che possono essere utilizzati per incitare all’odio razziale.

Quindi, in breve, cosa si intende per apologia del fascismo?

L’articolo 4 della legge italiana riguarda l’apologia del fascismo e stabilisce che è un reato promuovere o propagandare la costituzione di un’associazione, un movimento o un gruppo che abbia le caratteristiche e persegua le finalità del Partito Fascista. In altre parole, è un reato promuovere o sostenere l’ideologia e le pratiche del fascismo. La pena prevista per questo reato è la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa che va da 206 a 516 euro.

Cosa dice la Costituzione contro il fascismo?

La Costituzione vieta espressamente, all’articolo 2, la ricostituzione del Partito Fascista e condanna qualsiasi forma di totalitarismo. Inoltre, l’articolo 3 garantisce l’uguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. In sintesi la Costituzione Italiana è una carta fondamentale che promuove la democrazia, la repubblica, la sovranità popolare, la legalità e l’uguaglianza e vieta espressamente il fascismo e qualsiasi forma di totalitarismo.

Fonte immagine: Wikipedia

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