La riforma costituzionale spiegata punto per punto

riforma costituzionale

Il 4 dicembre si terrà il referendum sulla riforma costituzionale e il quesito che verrà posto agli elettori sarà il seguente:

“Approvate il testo della Legge Costituzionale concernente ‘disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”

Affinché il referendum sia valido non c’è bisogno di raggiungere il quorum: il risultato sarà valido indifferentemente dal numero dei votanti.

Ma cosa prevede la riforma costituzionale? Ecco tutti i cambiamenti spiegati punto per punto

La Camera dei Deputati

La Camera dei Deputati rimarrà a suffragio universale e diretto, continuerà a essere composta da coloro che hanno compiuto 25 anni potranno votare i cittadini che hanno compiuto 18 anni. I membri della Camera rimarranno gli unici a rappresentare la Nazione ed a votare la fiducia al Governo. I deputati continueranno a percepire l’indennità e a godere delle garanzie dell’immunità parlamentare. Inoltre, la Camera eserciterà la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del governo. Qualora fosse necessario, lo stato di guerra sarà deliberato solo dalla Camera dei Deputati “a maggioranza assoluta” e anche le leggi di amnistia ed indulto saranno approvate solo dalla Camera dei Deputati. La riforma prevede l’introduzione (alla sola Camera) dello statuto delle opposizioni. Infine, il presidente della Camera sarà la seconda carica dello Stato.

Il Senato della Repubblica

Il Senato sarà composto da 100 senatori : 95 senatori saranno scelti dai consigli regionali che nomineranno con metodo proporzionale 21 sindaci (uno per regione, escluso il Trentino-Alto Adige che ne nominerà due) e 74 consiglieri regionali( minimo due per regione, in proporzione alla popolazione). Potranno essere senatori coloro che hanno compiuto 18 anni e costoro resteranno in carica per la durata del loro mandato di amministratori locali. Inoltre, vi saranno 5 senatori “scelti tra coloro che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario” nominati dal presidente della Repubblica che rimarranno in carica per sette anni. Solo gli ex presidenti della Repubblica saranno nominati senatori a vita mentre gli attuali senatori a vita ( Mario Monti, Carlo Rubbia, Giorgio Napolitano, Elena Cattaneo e Renzo Piano) resteranno in carica.  I senatori percepiranno esclusivamente lo stipendio da amministratori  ma avranno diritto a diverse forme di rimborso: diaria, rimborso forfettario delle spese generali, rimborso delle spese per l’esercizio di mandato e facilitazioni di trasporto. Ai futuri senatori di nomina presidenziale non sarà corrisposta alcuna indennità  che però resta prevista per i senatori ex Presidenti della Repubblica  e per quelli a vita attualmente in carica. I senatori continueranno a godere della garanzie dell’immunità parlamentare. Il Senato non voterà più la fiducia al governo e rappresenterà le istituzioni locali.
I compiti del nuovo Senato saranno i seguenti:
-Raccordo tra Stato ed enti costitutivi della Repubblica.
-Valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni.
-Verificare l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori.
-Concorrere alla legiferazione per le leggi di revisione della Costituzione, per le leggi di tutela delle minoranza linguistiche, per le leggi sui referendum popolari e per quelle che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane.
-Concorrere al raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Esprimere pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge e verificare l’attuazione delle leggi dello Stato.
-Partecipare alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.
-Svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati

Il procedimento legislativo

L’iniziativa legislativa spetterà al governo, a ciascun membro delle Camere, ai Consigli regionali e ai cittadini tramite le proposte di iniziative popolare. Per proporre una legge di iniziativa popolare non basteranno più le 50.000 firme attuali, ma ne serviranno 150.000.
In seguito all’approvazione del disegno di legge, quest’ultimo sarà trasmesso  immediatamente al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, potrà disporre di esaminarlo. Da quel momento il Senato avrà 30 giorni di tempo per proporre delle modifiche che potranno essere accettate o rifiutate dalla Camera con una semplice votazione. Nel caso in cui si tratti di leggi che riguardano le competenze legislative esclusive delle Regioni o le leggi di bilancio, la Camera potrà ignorare le modifiche richieste dal Senato solo con una votazione a maggioranza assoluta dei componenti.
Le leggi elettorali  potranno essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale. Per attivare questa procedura, un terzo del Senato e/o un quarto dei componenti della Camera dovranno farne richiesta entro dieci giorni dall’approvazione della legge. Dalla data del ricorso, i giudici hanno al massimo 30 giorni per pronunciarsi. Le norme di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime non potranno essere ripristinate.

Il voto a data certa

Il governo potrà chiedere alla Camera di deliberare, entro 5 giorni, che un disegno di legge (indicato come essenziale per attuare il programma di governo) sia iscritto con priorità all’ordine del giorno, per essere poi sottoposto alla votazione finale entro un termine certo di 70 giorni (che può essere prorogato al massimo di 15). I senatori avranno 5 giorni per esaminare il disegno di legge e 15 per la deliberazione delle proposte di modifica. Alcune materie resteranno escluse da questa procedura: le leggi ad approvazione bicamerale della Camera e del Senato, quelle in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di concessione dell’amnistia e dell’indulto, la legge sul contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l’equilibrio di bilancio.

Referendum per la riforma costituzionale

Oltre ad essere modificate le regole riguardanti il referendum abrogativo, saranno introdotti i referendum propositivi e di indirizzo politico. Per ciò che concerne il referendum abrogativo vi saranno due casi distinti: qualora le firme raccolte per il referendum dovessero essere 500000,  affinché il referendum sia valido devono andare a votare il 50% degli aventi diritto al voto più uno. Se le firme raccolte dovessero essere  800000, il quorum dovrà essere calcolato sulla base dei votanti alle ultime elezioni (50% dei votanti alle ultime elezioni).

Il Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica continuerà ad essere eletto dal Parlamento in seduta comune ma cambierà il quorum necessario.

La Corte Costituzionale

I giudici della Corte Costituzionale continueranno ad essere 15: 5 giudici saranno nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dalle Supreme magistrature ordinaria e amministrativa, 3 dalla Camera e 2 dal Senato. Per l’elezione dei giudici da parte della Camera e del Senato è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini e la maggioranza dei tre quinti dagli scrutini successivi.

Abolizione del CNEL

La riforma costituzionale prevede l’abolizione del CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). Composto da 64 consiglieri, il CNEL è un “organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge”.

Le Province

Dal momento che nel testo della riforma non c’è alcun riferimento alle province, il legislatore, qualora lo ritenesse necessario, potrebbe abolirle con una legge ordinaria (ad eccezione delle province di Trento e Bolzano).

Parità di genere

All’interno dell’art. 55 viene inserito un comma in cui si stabilisce che: “Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza”.

Redistribuzione delle competenze tra  Stato e Regioni

Con la riforma costituzionale verranno redistribuite le materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e, in particolare, lo Stato avrà competenza esclusiva nell’ambito dell’energia, della previdenza, della tutela e della sicurezza sul lavoro, del commercio con l’estero, del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, della protezione civile, della programmazione strategica, della ricerca scientifica e tecnologica, delle disposizioni generali e comuni per la sicurezza alimentare e delle politiche sociali e del turismo. Rientrerà tra le competenze regionali la promozione dello sviluppo economico locale, l’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e la rappresentanza delle minoranze linguistiche.
Infine, lo Stato definirà le disposizioni generali che le Regioni dovranno seguire legiferando sui specifici aspetti per ciò che concerne: tutela della salute, promozione e organizzazione di attività culturali,  governo del territorio, porti e aeroporti civili e grandi reti di trasporto e di navigazione, istruzione, beni culturali.

Per tutelare l’“unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”, lo Stato potrà intervenire, su proposta del governo, sulle materie che non sono di sua esclusiva competenza. In tal caso, i disegni di legge saranno esaminati con procedimento legislativo monocamerale con ruolo rinforzato del Senato.

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A proposito di Salvatore Tramontano

Studia Mass Media e Politica presso l'Università di Bologna. Scrive per capire cosa pensa.

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