Matrimonio putativo: significato, effetti e tutele

Matrimonio putativo: effetti ed esempi

 

Il matrimonio putativo è un istituto giuridico non sempre noto, ma di fondamentale importanza per la tutela dei diritti dei coniugi e dei figli in situazioni particolari. Esso si configura quando un matrimonio, pur essendo invalido per la presenza di cause di nullità, produce comunque effetti giuridici a favore di uno o entrambi i coniugi e della prole, in virtù della buona fede di almeno uno di loro al momento della celebrazione.

Matrimonio putativo: significato e disciplina del codice civile

Il termine “putativo” deriva dal latino “putare”, che significa “ritenere”, “credere”. Nel contesto giuridico, “putativo” indica una situazione che viene considerata esistente e valida, pur non essendolo nella realtà. Il matrimonio putativo, disciplinato dagli articoli 128 e 129 del codice civile, rappresenta quindi un’eccezione alla regola generale secondo cui un matrimonio nullo non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai esistito.

Quando si applica? Le condizioni necessarie

Affinché si configuri un matrimonio putativo, è necessario che almeno uno dei coniugi abbia contratto il matrimonio in buona fede, ossia ignorando la causa di invalidità che lo rendeva nullo. La legge presume la buona fede fino a prova contraria, quindi spetta a chi sostiene il contrario dimostrare la malafede del coniuge. Il matrimonio putativo produce i suoi effetti a favore del coniuge in buona fede e degli eventuali figli fino al momento in cui la nullità del matrimonio viene dichiarata con sentenza. Fino a quel momento, il matrimonio è considerato valido a tutti gli effetti per il coniuge che ignorava la causa di nullità.

Il codice civile prevede, inoltre, che gli effetti del matrimonio valido si producano anche quando il consenso di entrambi i coniugi sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi (ad esempio, minacce da parte di terzi). In questo specifico caso, gli effetti si producono per entrambi i coniugi, anche se erano consapevoli della situazione, fino alla dichiarazione di nullità.

Gli effetti del matrimonio putativo: tutela di figli e coniuge

La legge prevede una serie di tutele a favore dei figli e del coniuge in buona fede. Vediamo gli effetti nel dettaglio.

Per i figli

La tutela per la prole è massima. I figli nati o concepiti durante un matrimonio poi dichiarato nullo conservano lo stato di figli nati nel matrimonio. Questa regola si applica anche se entrambi i genitori erano in malafede. L’unica eccezione riguarda i matrimoni nulli per incesto, dove il giudice, valutando l’interesse preminente dei figli, può riconoscere loro lo status di figli nati nel matrimonio, autorizzandoli a mantenere il legame giuridico con entrambi i genitori.

Per il coniuge (o i coniugi)

Qui la situazione cambia a seconda della buona o mala fede.

  • Se entrambi i coniugi erano in buona fede: gli effetti del matrimonio si producono per entrambi fino alla sentenza di nullità. Il giudice può anche disporre a carico di uno dei due l’obbligo di versare un assegno di mantenimento all’altro per un periodo non superiore a tre anni.
  • Se solo uno dei coniugi è in buona fede: gli effetti si producono solo a favore di quest’ultimo e dei figli.
  • Il coniuge in malafede non solo non beneficia degli effetti favorevoli, ma è anche tenuto a corrispondere un’indennità al coniuge in buona fede (se ne ricorrono le condizioni) ed è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria.
Soggetto tutelato Effetti della nullità
Coniuge in buona fede Conserva i diritti maturati fino alla sentenza (es. donazioni ricevute). Può avere diritto a un’indennità e a un assegno temporaneo.
Coniuge in mala fede Nessun effetto favorevole. Deve restituire i beni ricevuti, pagare un’indennità all’altro coniuge e una sanzione amministrativa.
Figli Conservano sempre lo stato di figli nati nel matrimonio (salvo casi di incesto, con decisione del giudice).

Diritti successori e donazioni

La legge tutela il coniuge in buona fede anche in casi specifici:

  • Successione: se la dichiarazione di nullità interviene dopo la morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite in buona fede conserva i diritti successori, a meno che il defunto non fosse legato da un valido matrimonio con un’altra persona al momento della morte.
  • Donazioni: in caso di donazione obnuziale (un dono fatto in vista del matrimonio), il coniuge in buona fede non è tenuto a restituire i beni ricevuti. Inoltre, la donazione fatta ai figli nascituri resta valida.

Cause di nullità del matrimonio: un elenco pratico

L’istituto del matrimonio putativo si attiva solo in presenza di un matrimonio nullo o annullabile. Le cause di invalidità più comuni sono:

  • Vincolo di un precedente matrimonio: uno dei due coniugi era già sposato e il precedente vincolo non era stato sciolto.
  • Impedimentum criminis: uno dei coniugi è stato condannato per l’omicidio o il tentato omicidio del coniuge dell’altro.
  • Vincoli di parentela, affinità o adozione: matrimonio tra parenti stretti (es. fratelli, zio e nipote).
  • Vizi del consenso: il consenso di uno dei coniugi è stato dato sotto violenza fisica o morale, o per un timore di eccezionale gravità. Anche la minaccia di un male ingiusto e notevole, come la prospettiva di una persecuzione politica o familiare, può costituire una causa di annullamento.
  • Simulazione: gli sposi si accordano per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio (ad esempio, un matrimonio celebrato solo per ottenere la cittadinanza).
  • Errore sull’identità o sulle qualità personali dell’altro coniuge: ad esempio, si scopre dopo le nozze che il coniuge ha una condanna penale per un delitto grave, o una malattia fisica o psichica che impedisce lo svolgimento della vita coniugale.

Matrimonio putativo: due esempi pratici per capire meglio

Per rendere il concetto più chiaro, vediamo due scenari concreti.

Esempio 1: il coniuge bigamo
Tizia sposa Caio, ignorando che Caio sia già sposato in un altro Paese e che il suo precedente matrimonio non sia mai stato annullato. Dopo due anni e la nascita di un figlio, Tizia scopre la verità e chiede la nullità del matrimonio. Il giudice dichiara il matrimonio nullo. In questo caso:

  • Il figlio è considerato a tutti gli effetti figlio nato nel matrimonio e avrà diritto al mantenimento da parte di entrambi.
  • Tizia, essendo in buona fede, conserva i diritti maturati fino a quel momento e può chiedere a Caio un’indennità.
  • Caio, essendo in malafede, non ottiene alcun beneficio e dovrà risarcire Tizia.

Esempio 2: il matrimonio per sfuggire a una minaccia
Sempronia sposa Mevio perché la sua famiglia la minaccia di gravi ritorsioni se non accetta. Entrambi sono a conoscenza della coercizione. Dopo un anno, Sempronia chiede l’annullamento. Il giudice annulla il matrimonio. Fino alla data della sentenza, il matrimonio ha prodotto i suoi effetti per entrambi, come se fosse stato valido, perché il consenso è stato viziato da timore di eccezionale gravità.

In conclusione, il matrimonio putativo rappresenta un istituto giuridico di grande rilievo, in quanto permette di tutelare i diritti del coniuge in buona fede e, soprattutto, dei figli nati da un matrimonio invalido. La legge, in questi casi, riconosce la validità degli effetti del matrimonio fino alla dichiarazione di nullità, mitigando le conseguenze negative che deriverebbero da un’applicazione rigorosa del principio generale di invalidità.

Domande Frequenti (FAQ) sul Matrimonio Putativo

Che differenza c’è tra matrimonio nullo e annullabile?

La differenza principale sta nella gravità del vizio. Un matrimonio nullo presenta vizi insanabili e gravissimi (es. bigamia, incesto) e l’azione per farlo dichiarare tale è imprescrittibile. Un matrimonio annullabile ha vizi meno gravi (es. errore sulle qualità personali, violenza) che possono essere “sanati” se l’azione non viene esercitata entro termini precisi.

Cosa significa esattamente “buona fede” nel matrimonio putativo?

Per “buona fede” si intende la sincera ignoranza, da parte di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione, della causa di invalidità che rendeva il matrimonio nullo. Non è richiesta una conoscenza legale specifica, ma semplicemente la convinzione di contrarre un matrimonio valido a tutti gli effetti. La buona fede si presume fino a prova contraria.

Il matrimonio putativo si applica anche al matrimonio religioso (concordatario)?

Sì, i principi del matrimonio putativo si applicano anche quando la nullità è pronunciata dai tribunali ecclesiastici e resa efficace nello Stato italiano (con la delibazione della Corte d’Appello). La legge italiana prevede tutele specifiche per il coniuge e i figli, in linea con quelle previste dall’art. 128 del codice civile, per mitigare gli effetti della nullità.

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Fonte immagine: Pixabay

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Studentessa laureanda dell'Università di Napoli "L'Orientale".

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