Diritto alla cittadinanza: esiste realmente?

diritto alla cittadinanza

Nel complesso quadro dei diritti politici, si discute da decenni dell’esistenza universale del diritto alla cittadinanza, inteso come il vitale legame politico-legale che connette una persona a uno Stato specifico. Nel diritto internazionale sembra da escludere la sussistenza automatica di questo diritto, che rientra tuttora nel dominio riservato e sovrano degli Stati, anche se esistono diversi strumenti internazionali a tutela dell’individuo.

Criteri e modalità di attribuzione della cittadinanza

Criterio / Modalità Definizione e applicazione (Focus Italia)
Ius sanguinis (Diritto di sangue) La cittadinanza si trasmette dai genitori ai figli. È il criterio principale applicato nell’ordinamento italiano.
Ius soli (Diritto di suolo) La cittadinanza si acquisisce nascendo sul territorio dello Stato. In Italia si applica solo in casi eccezionali (genitori ignoti o apolidi).
Residenza / Ius scholae Lo straniero nato in Italia può richiederla al compimento dei 18 anni, se ha risieduto legalmente e ininterrottamente nel Paese.
Naturalizzazione Concessa su richiesta dopo un periodo di residenza legale prolungata (in Italia, generalmente 10 anni per i cittadini extra-UE).

Criteri per l’attribuzione della cittadinanza

La scelta, da parte del singolo Stato sovrano, dei criteri giuridici attraverso i quali attribuire la cittadinanza è del tutto discrezionale: possono esserci i criteri basati esclusivamente sullo ius sanguinis (diritto di sangue), sullo ius soli (diritto di territorio) o un’applicazione mista di entrambi i criteri, come avviene oggi nell’ordinamento italiano.

In Italia, in particolare, si può attribuire la cittadinanza italiana per ius soli solo in casi eccezionali: all’individuo nato in Italia da genitori ignoti o apolidi, oppure quando il figlio non ottiene la cittadinanza dei genitori secondo la legge nazionale di questi ultimi. Oppure, sempre a seguito della nascita sul territorio italiano, l’individuo straniero acquista il diritto di richiedere la cittadinanza italiana qualora abbia risieduto legalmente e continuamente in Italia fino al raggiungimento della maggiore età (i 18 anni). Infine, è prevista la possibilità di ottenere la cittadinanza per naturalizzazione, solitamente se lo straniero extra-comunitario risiede in Italia per almeno 10 anni.

Tuttavia, benché lo Stato abbia storicamente molte libertà decisionali circa il diritto alla cittadinanza, il suo potere sovrano viene limitato nel quadro di determinati sistemi normativi speciali e sovranazionali, come l’ordinamento dell’Unione Europea (UE), che prevede l’attribuzione automatica della cittadinanza europea a favore e a tutela dei cittadini degli Stati membri dell’UE, garantendo loro libertà di circolazione e diritti politici comunitari.

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Passaporto italiano (Wikimedia Commons / Fred the Oyster)

Strumenti internazionali per il diritto alla cittadinanza

Sul piano internazionale, diversi strumenti e trattati mirano a prevenire la tragica condizione di apolidia (l’essere senza patria) e a regolare equamente l’acquisizione e la perdita della cittadinanza. Tra i principali ci sono la Convenzione sulla Riduzione dei Casi di Apolidia del 1961 (adottata dalle Nazioni Unite per agevolare l’acquisizione della cittadinanza da parte di individui apolidi), la Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 (che prevede esplicitamente che gli Stati assicurino a ogni bambino nato il sacrosanto diritto a una nazionalità, incoraggiando misure che riducano l’apolidia infantile), la storica Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948 (dove il celebre art. 15 stabilisce universalmente che ogni individuo ha diritto a una cittadinanza e che nessuno può essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza) e i Regolamenti UE (che promuovono i principi di non discriminazione e di protezione contro la perdita arbitraria della cittadinanza).

Purtroppo, la grave violazione dei principi di non discriminazione e di non arbitrarietà in tema di cittadinanza è avvenuta sistematicamente in Myanmar, con una dura legge del 1982 che ha collegato pericolosamente la nozione di cittadinanza al possesso della cosiddetta “razza nazionale”: gli altri individui, in particolare i perseguitati appartenenti al gruppo etnico di minoranza dei Rohingya, sono considerati legalmente titolari di diritti di minore importanza e possono essere privati della cittadinanza dallo Stato centrale.

Gruppo di Rohingya sfollati nello Stato di Rakhine, una popolazione colpita dall’apolidia (Wikimedia Commons / Foreign and Commonwealth Office)

La complessa questione della revoca della cittadinanza

La revoca della cittadinanza implica giuridicamente effetti negativi anche per l’ex Stato nazionale, soprattutto se quest’ultimo intenda perseguire penalmente gli individui privati della cittadinanza per i gravi reati da essi commessi all’estero: infatti, il vincolo di cittadinanza costituisce nel diritto un fattore rilevante al fine di giudicare e processare i suddetti individui. La questione etica e legale si è posta recentemente, ad esempio, per alcuni membri occidentali dell’ISIS (foreign fighters), ai quali è stata revocata la cittadinanza da diversi Paesi europei, rendendo così molto più difficile l’estradizione e la perseguibilità dei reati e degli stessi crimini internazionali da essi perpetrati in Medio Oriente.

Nell’ordinamento italiano, gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana per matrimonio, per naturalizzazione o per residenza continuativa sul territorio italiano, possono subire la revoca della cittadinanza se ricevono una condanna penale definitiva per gravi reati, ad esempio in materia di terrorismo internazionale o di eversione violenta dell’ordine costituzionale e democratico dello Stato.

Diritti politici collegati al diritto alla cittadinanza

I principali diritti politici intrinsecamente collegati al diritto alla cittadinanza sono costituiti dal fondamentale diritto di elettorato attivo e passivo (il diritto di votare e di essere votati), dal diritto di associazione politica e di partecipazione politica attiva alla vita pubblica del Paese di cittadinanza o di residenza. Gli Stati sovrani sono storicamente reticenti a considerare i suddetti diritti politici quali diritti umani universali da riconoscere incondizionatamente ad ogni essere umano, e quindi li riconducono e limitano esclusivamente al possesso formale della cittadinanza nazionale.

Fonte immagine in evidenza: Freepik / pch.vector

Articolo aggiornato il: 27 Marzo 2026

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