Fabio Rampelli e la tutela della lingua italiana

La lingua italiana e la tutela di Fabio Rampelli

Fabio Rampelli sulla base del disegno di legge esegue delle considerazioni per la tutela della lingua italiana.

Il 23 dicembre 2022 è stato presentato  un disegno di legge che mira a preservare la lingua italiana e quindi a riconoscerla come lingua ufficiale della Repubblica. A presentare altresì la promozione, il mantenimento e la difesa dell’identità italiana ed in definitiva il DDL – che porta la firma del senatore Roberto Menia, nella nuova legislatura – è Fabio Rampelli – con venti altri deputati di Fratelli d’Italia. Roberto Menia vedrebbe inoltre la presenza di un disegno di legge che intende riattivare la festività nazionale del 4 novembre, ovvero la Festa della Vittoria, al fine di rimembrare e commemorare la vittoria dell’Italia durante la prima guerra mondiale.

Il testo vedrebbe, nel caso dell’approvazione, sanzioni salatissime, che vedono multe dai cinquemila ai centomila euro, nel caso in cui vi sia l’utilizzo di parole straniere (specie anglicismi) all’interno degli atti pubblici o contratti di lavoro. La volontà del vicepresidente della camera intende stoppare l’uso di parole, quali ad esempio Job Act, Smart working, Voluntary disclosure, Bail in o Bail out.

Viene fatto inoltre presente che nell’articolo 12 della costituzione, nel quale è palesemente affermato che il tricolore rappresenta la bandiera della Repubblica, dovrebbe necessariamente aggiungersi l’italiano come lingua ufficiale del nostro Paese. Il mancato rispetto di tali osservanze, come ci informa l’articolo 8, ricadrebbe in una sanzione amministrativa che vedrebbe l’erogazione di una somma da pagare che oscillerebbe dai 5000 fino ai 100.000 euro.

Inoltre, viene rimarcato dallo stesso vicepresidente Fabio Rampelli, che tali regole simili sono già valide nei paesi come Spagna e Francia, i quali si avvalgono dell’utilizzo della propria lingua madre nelle pubblicazioni governative, pubblicità, nella stipula dei contratti (di ogni tipo o genere ) e nel commercio, nell’erogazione dei servizi, nelle scuole dello stato e nell’insegnamento. L’impiego di un alto tasso di anglicismi o forestierismi è visto essere – secondo le più recenti stime – in aumento del 773% rispetto agli anni duemila. Sostanzialmente, nel dizionario di lingua italiana della Treccani 9000 parole a fronte delle 800 mila parole italiane sono costituite da termini inglesi.

Tal cosa secondo Fabio Rampelli è vista dunque essere come probabile causa di collasso della lingua di Dante. Pertanto, al fine di prevenire una scomparsa del nostro idioma, è stato pensato di varare un DDL in difesa della nostra lingua che tuteli anche solo chi parli solo ed esclusivamente italiano; chi non parla altre lingue potrebbe ritrovarsi dunque avvolto in una indicibile incomunicabilità, visti tali forestierismi.

Ecco in dettaglio gli articoli della proposta di legge:

    • Articolo 1: “La Repubblica garantisce l’uso della lingua italiana in tutti i rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino nonché in ogni sede giurisdizionale”;
    • Articolo 2: “La lingua italiana è obbligatoria per la promozione e la fruizione di beni e di servizi pubblici nel territorio nazionale”, ovvero tutti gli enti pubblici e privati sono tenuti a redigere in lingua italiana qualsiasi documentazione “relativa ai beni materiali e immateriali prodotti e distribuiti sul territorio nazionale”;
    • Articolo 3: “Ogni tipo e forma di comunicazione o di informazione presente in un luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico ovvero derivante da fondi pubblici e destinata alla pubblica utilità è trasmessa in lingua italiana”. Nel comma due dell’articolo tre è anche asserito che “per ogni manifestazione, conferenza o riunione pubblica organizzata nel territorio italiano è obbligatorio l’utilizzo di strumenti di traduzione e di interpretariato, anche in forma scritta, che garantiscano la perfetta comprensione in lingua italiana dei contenuti dell’evento”;
    • Articolo 4: “Chiunque ricopre cariche all’interno delle istituzioni italiane, della pubblica amministrazione, di società a maggioranza pubblica e di fondazioni il cui patrimonio è costituito da pubbliche donazioni è tenuto, ferme restando le norme sulla parificazione delle lingue adottate dagli statuti speciali delle regioni autonome e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla conoscenza e alla padronanza scritta e orale della lingua italiana”. Nel comma 2 si legge altresì che “le sigle e le denominazioni delle funzioni ricoperte nelle aziende che operano nel territorio nazionale devono essere in lingua italiana”, pertanto “è ammesso l’uso di sigle e di denominazioni in lingua straniera in assenza di un corrispettivo in lingua italiana”. Nel comma 3 viene asserito che pure “i regolamenti interni delle imprese che operano nel territorio nazionale devono essere redatti in lingua italiana”;
    • Articolo 5: “Il contratto deve essere stipulato nella lingua italiana. Il contratto è tradotto in lingua straniera qualora una delle parti contraenti sia residente o cittadino in un Paese diverso da quello italiano”. Qui si intende sostanzialmente modificare l’articolo 1346 del codice civile per cui la lingua italiana diventa obbligatoria nei contratti di lavoro, il che prevede che “il contratto deve essere stipulato nella lingua italiana”;
    • Articolo 6: “Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nelle università pubbliche italiane le offerte formative non specificamente rivolte all’apprendimento delle lingue straniere devono essere in lingua italiana. Eventuali corsi in lingua straniera sono ammessi solo se già previsti in lingua italiana, fatte salve eccezioni giustificate dalla presenza di studenti stranieri, nell’ambito di progetti formativi specifici, di insegnanti o di ospiti stranieri”. Nel secondo comma viene inoltre aggiunto che “le scuole straniere o specificamente destinate ad accogliere alunni di nazionalità straniera nonché gli istituti che dispensano un insegnamento a carattere internazionale non sono sottoposti agli obblighi di cui al comma 1”;
    • Articolo 7: “Presso il Ministero della cultura è istituito il Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana nel territorio nazionale e all’estero”; esso sarà “composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante dell’Accademia della Crusca, da un rappresentante della società Dante Alighieri, da un rappresentante dell’istituto Treccani, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell’istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell’università e della ricerca; da un rappresentante del Dipartimento per l’editoria e l’informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante della RAI – Radiotelevisione italiana Spa e da tre membri del Parlamento, indicati d’intesa dai Presidenti delle due Camere. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”. Viene poi precisato che “i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro della cultura”;
    • Articolo 8: “La violazione degli obblighi di cui alla presente legge comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro”.

In definitiva, è fatto affidamento a tale comitato a cui partecipa lo stesso Fabio Rampelli  di promuovere:
a) La conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana;
b) L’uso corretto della lingua italiana e della sua pronunzia nelle scuole, nei mezzi di comunicazione, nel commercio e nella pubblicità;
c) L’insegnamento della lingua italiana nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università;
d) L’arricchimento della lingua italiana allo scopo primario di mettere a disposizione dei cittadini termini idonei ad esprimere tutte le nozioni del mondo contemporaneo, favorendo la presenza della lingua italiana nelle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
e) Nell’ambito delle amministrazioni pubbliche, forme di espressione linguistica semplici, efficaci e immediatamente comprensibili, al fine di agevolare e di rendere chiara la comunicazione con i cittadini anche attraverso strumenti informatici;
f) L’insegnamento della lingua italiana all’estero, d’intesa con la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all’estero.

Fonte immagine: Wikipedia 

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