Il divieto di genocidio è contenuto in una norma di jus cogens, comportando obblighi di natura erga omnes a carico dello Stato, ma anche in convenzioni ad hoc, come la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948
| Caratteristiche del divieto di genocidio | Dettagli normativi e applicativi |
|---|---|
| Natura della norma | Jus cogens e obblighi erga omnes per tutti gli Stati |
| Obblighi dello Stato | Prevenzione, repressione e divieto di comportamenti omissivi (due diligence) |
| Elemento oggettivo | Atti volti alla distruzione di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso |
| Elemento soggettivo | L’intenzione specifica e deliberata di sterminare tale gruppo |
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Obblighi dello Stato in materia di divieto di genocidio
Gli obblighi internazionali in materia di genocidio non solo vietano agli Stati di commettere atti di genocidio, ma vietano anche comportamenti omissivi dinanzi a condotte lesive assunte da organi statali o da privati (come gruppi armati o movimenti insurrezionali), se lo Stato ha la capacità di prevenire e reprimere il genocidio, secondo il principio di due diligence. Infatti, l’art. 1 della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948 stabilisce un obbligo positivo a carico dello Stato di prevenire il genocidio (sia esso commesso da altri Stati o da privati).
Ad esempio, la violazione dell’obbligo positivo a carico dello Stato di prevenire e reprimere atti di genocidio è stata accertata dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’ONU in una sentenza relativa al massacro di Srebrenica del 1995, in cui migliaia di civili bosniaco-musulmani furono uccisi da forze militari serbe, appartenenti in gran parte alla Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina. Invece, la Corte ha escluso la possibilità di attribuire direttamente alla Serbia il crimine di genocidio, in quanto gli individui che commisero il fatto lesivo non erano da considerare organi de jure o de facto della Serbia.

Elementi costitutivi del crimine di genocidio
La Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio afferma che per genocidio si intendono una serie di atti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. Gli atti in questione sono: l’uccisione di membri del gruppo, le lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo, il sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale, l’implementazione di misure miranti a impedire le nascite all’interno del gruppo e il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo a un altro.
Il crimine di genocidio richiede l’accertamento di due elementi:
- l’elemento oggettivo, consistente nella distruzione di uno specifico gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso;
- l’elemento soggettivo, consistente nella presenza di una specifica intenzione di uccidere, sterminare o distruggere tale gruppo.
Tra le altre condotte che possono rientrare nel crimine di genocidio, la Corte Internazionale di Giustizia ha affermato che la pulizia etnica (consistente nella modifica della composizione etnica della popolazione, attraverso gravi violazioni dei diritti umani, come pratiche di deportazione), può configurare un atto di genocidio, a condizione che siano soddisfatti i criteri sopracitati.

Genocidio e negazionismo
In alcune circostanze, è persino ammessa la negazione del crimine di genocidio. Secondo la prassi seguita dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, emerge che gli elementi fondamentali per valutare il conflitto tra libertà di opinione e divieto di genocidio, sono rappresentanti da:
- la buona fede dell’autore che sta esprimendo queste opinioni;
- l’affidabilità e oggettività delle informazioni disponibili su un certo avvenimento storico classificato come genocidio;
- il contesto storico e politico nel quale le opinioni vengono espresse;
- l’accertamento dell’elemento oggettivo e soggettivo del crimine di genocidio.
Sulla base di questi presupposti, la Grande Camera della Corte EDU ha ritenuto prevalente il diritto alla libertà di opinione dell’individuo nel caso della condanna penale irrogata a un politico turco che aveva negato il genocidio degli armeni avvenuto nel 1915, in quanto le opinioni degli storici divergono circa la sussistenza del crimine di genocidio, ma anche perché il contesto sociale nel quale erano state espresse queste opinioni (in Svizzera) non presentava alcun collegamento diretto con i fatti storici. Invece, nel caso di crimini di genocidio storicamente accertati, come il genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, la Corte EDU ritiene legittima l’applicazione di legislazioni nazionali che categorizzano come reato questa forma di negazionismo.

Osservazioni conclusive sul divieto di genocidio
Il divieto di genocidio è un cardine del diritto internazionale, ma, nonostante ciò, la sua effettiva applicazione continua a incontrare limiti e difficoltà, sia sul piano giuridico, sia su quello politico. Tuttavia, il divieto di genocidio non può rimanere solo su carta, ma deve tradursi in un impegno costante della comunità internazionale volto a garantire la protezione effettiva dei gruppi vulnerabili e a prevenire le condizioni che rendono possibile la commissione di uno dei più gravi crimini contro l’umanità.
Fonte immagine in evidenza: Wikimedia Commons / Sinn Féin

